Diniego di autotutela, sindacabile solo per rilevante interesse generale (Cass. civ. Sez. V n. 17976 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego, espresso o tacito, di autotutela tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario nei soli limiti dell’accertamento delle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto impositivo divenuto definitivo. L’annullamento d’ufficio non costituisce strumento di tutela del contribuente, ma esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Il contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo a tutela di un interesse proprio ed esclusivo non può ottenere l’annullamento giudiziale del diniego, poiché altrimenti si realizzerebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto ormai definitivo.

Il Fatto

Una società, dichiarata fallita, ha proposto istanza di autotutela chiedendo l’annullamento di avvisi di accertamento relativi a due annualità, con i quali erano stati rideterminati redditi e IVA, richiesti interessi e irrogate sanzioni. Gli atti impositivi erano nel frattempo divenuti definitivi per mancata impugnazione. L’Amministrazione finanziaria ha respinto l’istanza, sicché la società, in persona del suo ex legale rappresentante agente anche quale ex socio, ha impugnato i provvedimenti di diniego di autotutela.

I giudici di primo grado hanno dichiarato inammissibili i ricorsi; la CTR del Lazio ha confermato la decisione ritenendo preclusa al fallito l’impugnazione ex art. 43 l. fall., spettando la legittimazione al solo curatore. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta in via preliminare la duplice eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Amministrazione. Il ricorrente ha espressamente dichiarato di agire anche quale ex socio della società, risultando così legittimato in tale veste. Richiamando la giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, il Collegio ricorda che, per i rapporti d’imposta sorti prima del fallimento, il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo ex art. 43 l. fall. in caso di mera inerzia del curatore, indipendentemente dalla consapevolezza che l’abbia determinata; il difetto di capacità processuale del fallito, in assenza di tale inerzia, è rilevabile anche d’ufficio.

Sussiste dunque la legittimazione del ricorrente nella sua duplice qualità. La sentenza impugnata va però confermata con correzione della motivazione: i primi due motivi, incentrati sulla legittimazione erroneamente esclusa dalla CTR, sono corretti in diritto, ma non conducono all’accoglimento per altre ragioni sopravvenute nell’esame.

Il Collegio richiama il principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., che consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, ponendo a fondamento della decisione principi diversi da quelli richiamati dalle parti. La non impugnabilità dei dinieghi oggetto del giudizio rende superfluo l’esame dei motivi, poiché il ricorso originario era diretto contro atti effettivamente non impugnabili fin dall’origine.

Il percorso argomentativo poggia su un orientamento consolidato, avallato da cinque arresti delle Sezioni Unite (tra cui n. 16776 del 2005), secondo cui l’impugnativa del diniego di autotutela non può risolversi in un ulteriore mezzo di eliminazione dell’atto impositivo inoppugnabile. La Corte costituzionale n. 181 del 2017 ha confermato la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio, che non costituisce strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo per profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, non per la fondatezza della pretesa tributaria.

La Corte esclude infine che assuma rilievo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 219 del 2023, che ha inserito l’istituto negli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto del contribuente, in vigore dal 18 gennaio 2024, quindi successivamente alla proposizione dell’istanza di autotutela oggetto del giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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