Il giudicato sul vincolo conformativo esclude la reviviscenza dell’esproprio (Cons. Stato n. 9334 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica a verde privato non impone un vincolo preordinato all’esproprio, ma un vincolo conformativo funzionale alla zonizzazione. Quando lo strumento consente di perseguire l’interesse pubblico senza ablazione del bene, e anzi la pianificazione operativa può successivamente assegnare all’area dotazioni territoriali solo mediante ulteriori atti, difetta il carattere espropriativo della prescrizione. Il giudicato formatosi sulla precedente decisione, che ha accertato la cessazione del vincolo ablatorio per effetto della variante, preclude la riproposizione delle censure sulla sua pretesa reviviscenza e sull’alterazione dell’iter espropriativo. Le doglianze che contestano la verificazione e l’istruttoria su cui quel giudicato si fonda sono inammissibili, non potendo rimettere in discussione un accertamento ormai definitivo.
Il Fatto
Il proprietario di un appezzamento di circa 700 mq ai margini del centro abitato impugna la prescrizione del regolamento urbanistico edilizio comunale, approvato con deliberazione consiliare del 2018, che a suo avviso ripropone il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di un parcheggio pluripiano. La vicenda urbanistica risale al PRG del 1986 e attraversa una variante del 2003, il PTCP del 2010 e una variante al PRG del 2009 che ha destinato il fondo a verde privato.
Il TAR Emilia Romagna respinge il ricorso richiamando una precedente decisione del Consiglio di Stato, adottata previa verificazione. Il proprietario appella deducendo l’omesso esame di questioni centrali e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato del giudicato. Due decisioni sono ormai definitive: quella richiamata dal primo giudice — rispetto alla quale il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile — e una precedente pronuncia tra le stesse parti. Da esse emerge che la destinazione dell’area è a verde privato, che non sussistono vincoli espropriativi e che il Comune ha abbandonato il progetto del parcheggio-deposito, realizzando un parcheggio a raso su terreno diverso.
Su questa base la Corte qualifica la prescrizione come vincolo conformativo. Richiama il principio secondo cui la destinazione a verde non comporta ablazione quando lo strumento consente di realizzare l’interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, con possibilità di sfruttamento del diritto dominicale. L’art. 3.13 del RUE conferma il ragionamento: la pianificazione operativa potrà destinare l’area a dotazioni territoriali, ma solo con ulteriori atti, e solo allora il vincolo conformativo potrà convertirsi in vincolo espropriativo.
Le censure sulla presunta alterazione dell’iter espropriativo e sulla reviviscenza del vincolo per effetto della modifica del RUE sono quindi superate dal giudicato. La Corte evidenzia inoltre un errore di prospettiva dell’appellante: il passaggio del TAR sul PTCP che recepisce il PSC con “necessità di esproprio” riporta una dichiarazione della parte, non un accertamento del giudice, e non può fondare alcuna contraddizione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la violazione degli artt. 19 e 63 c.p.a.: l’ordine istruttorio è stato rivolto al Comune in un momento in cui questi non era costituito, e sulla questione è comunque intervenuta la verificazione. Le contestazioni alla verificazione e alle perizie di parte sono inammissibili, perché incidono su un accertamento coperto dal giudicato. La richiesta risarcitoria è rigettata per difetto del presupposto dell’illegittimità e della prova del danno. Le censure su atti successivi, oggetto di autonomo ricorso, sono inammissibili in appello. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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