Valutazione dei titoli e sindacato sul voto numerico nella procedura selettiva (TAR Lazio n. 1042 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, il criterio di valutazione enunciato dalla lex specialis in termini generici e indeterminati — come quello delle “adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”, privo di articolazione interna — non consente alla Commissione alcun apprezzamento verificabile. Il voto numerico assolve alla funzione motivazionale solo se inserito in un contesto valutativo strutturato, con criteri generali, graduazioni del merito e corrispondenze tra elementi esaminati e punteggio attribuito. In mancanza di tali presupposti, il voto si riduce a asserzione apodittica, insuscettibile di sindacato giurisdizionale, e la valutazione che ne deriva è arbitraria, non già discrezionale in senso tecnico. Il vizio che investe un segmento valutativo strutturale, con peso rilevante sulla formazione del punteggio, travolge l’intera graduatoria, senza che siano ammissibili interventi selettivi di riesame individuale.
Il Fatto
Due candidati hanno impugnato gli atti conclusivi di una procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con Avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024, per il conferimento di incarichi di esperto di elevata qualificazione professionale, profilo “Esperto amministrativo-contabile” (Codice 02). Oggetto di censura erano il Decreto Direttoriale n. 260 del 7 marzo 2025, recante approvazione della graduatoria finale, e il successivo D.D. n. 354 del 1° aprile 2025, di parziale rettifica.
Entrambi i ricorrenti sono risultati esclusi, essendosi collocati oltre la posizione utile, e hanno contestato il metodo valutativo seguito dalla Commissione nella fase curriculare. I due ricorsi, proposti da soggetti distinti ma aventi ad oggetto i medesimi atti e censure in parte coincidenti, sono stati riuniti ai sensi dell’art. 70, comma 1, c.p.a.
La Motivazione della Corte
La procedura si articolava in due fasi: una valutazione curriculare, con punteggio massimo di 65 punti, e un colloquio orale, per ulteriori 35 punti. All’interno della prima fase, la lex specialis attribuiva fino a 20 punti al criterio delle “adeguate attitudini”, senza specificare né i parametri di riferimento né le modalità con cui desumerle dal curriculum. Tale voce rappresentava da sola un quinto del punteggio disponibile.
Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di improcedibilità per asserito difetto di prova della notifica per pubblici proclami. La documentazione formale dell’adempimento non risultava depositata, ma la regolarità dell’integrazione del contraddittorio era acquisita aliunde, essendo stata la pubblicazione espressamente confermata dal Ministero e da una controinteressata, senza smentita.
Nel merito, i ricorsi sono stati accolti nei limiti della doglianza relativa al criterio delle “adeguate attitudini”, ritenuta assorbente. Dal verbale n. 1 del 13 gennaio 2025 emerge che la Commissione ha approvato una scheda di valutazione che si limita a riprodurre testualmente la formulazione dell’Avviso, senza sottoparametri, livelli di intensità né indicazioni sulle modalità di apprezzamento. Neppure i verbali successivi colmano tale lacuna.
Il Collegio ha ricostruito una duplice omissione valutativa: il bando non ha articolato il criterio, e la Commissione non ha integrato la carenza con parametri orientativi. Ne deriva un vuoto metodologico che impedisce ogni verifica sull’esercizio della discrezionalità. Nella concreta applicazione, la scala da 0 a 20 punti è rimasta di fatto inutilizzata: tutti i candidati sono stati collocati nella forbice tra 8 e 10 punti, senza ragioni oggettive a giustificazione di tale esiguità differenziale.
Non regge la giustificazione dell’Amministrazione, secondo cui le attitudini personali non sarebbero riconducibili a parametri oggettivi. Anche le caratteristiche in parte soggettive vanno ancorate a indicatori osservabili e controllabili, quali esperienze di gruppo, incarichi di responsabilità relazionale o capacità comunicative certificate. In assenza di tale attività ricostruttiva, il giudizio è arbitrario, non discrezionale.
Poiché il vizio non affligge una singola valutazione ma un segmento procedurale strutturale, il Collegio ha escluso la possibilità di un riesame individuale, che introdurrebbe ex post criteri applicabili solo ad alcuni candidati. Ha quindi annullato l’intera graduatoria per il profilo Codice 02, salva la facoltà di rinnovare la procedura con criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, condannando il Ministero e i controinteressati alle spese.
Nota della Redazione
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