Affidamento diretto sotto soglia: confronto di preventivi e sindacato del giudice (TAR Lombardia n. 1778 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, la scelta dell’operatore, anche in caso di previo interpello di più operatori economici, è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 3, allegato I.1, d.lgs. n. 36/2023, con obbligo di motivare le ragioni della scelta ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante acquisizione di una pluralità di preventivi e indicazione dei criteri di selezione, non trasforma l’affidamento in una procedura di gara, né impone l’applicazione delle regole sulla verifica di anomalia delle offerte.

Il Fatto

Il Comune di Venegono Inferiore ha indetto, con determinazione n. 501 del 30.11.2023, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per il servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel servizio di pulizia degli stabili comunali, per un importo di euro 81.760,00. Il Comune ha interpellato cinque operatori iscritti alla piattaforma Sintel; hanno presentato preventivo la società ricorrente e un’altra cooperativa.

Con verbale del RUP il responsabile ha ritenuto migliore l’offerta della ricorrente, ma l’ha giudicata non congrua, per lo scostamento tra il costo orario offerto (euro 16,34) e quello delle tabelle ministeriali (euro 17,51), in un servizio ad alta intensità di manodopera. Il servizio è stato quindi affidato all’altra cooperativa con determinazione n. 547 del 15.12.2023. La ricorrente ha impugnato gli atti, deducendo la violazione delle norme sulla verifica di congruità e l’erronea qualificazione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo alla verifica di congruità. La ricorrente sosteneva che l’amministrazione si fosse vincolata alle regole del procedimento di anomalia previste dal codice dei contratti. Il TAR rileva che tale vincolo non trova riscontro nella legge di gara: la determinazione a contrarre manifesta la volontà di procedere ad un affidamento diretto sotto soglia, demandando al RUP la valutazione complessiva dei preventivi, senza graduatoria. Non essendo stato regolamentato il procedimento di verifica, né operato un rinvio alle norme del codice, l’amministrazione non era tenuta ad avviare un contraddittorio con l’operatore.

Nel merito, il TAR osserva che nelle procedure di affidamento diretto la scelta dell’operatore è discrezionale e non sindacabile nel merito, salvo i vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto il giudizio di incongruità è ragionevole, perché legato all’alta intensità di manodopera, alla rilevanza dello scostamento rispetto al costo orario del CCNL e alla circostanza che il costo offerto comprende anche gli ulteriori oneri del capitolato (attrezzature, prodotti, progetti formativi). Le certificazioni possedute e la gestione pregressa del servizio non palesano vizi del giudizio; le asserite condizioni favorevoli e l’insussistenza di alcune voci salariali non sono state provate.

Il secondo motivo, volto a riqualificare la procedura come procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, è anch’esso infondato. Il TAR valorizza la chiara indicazione della norma applicata, l’importo inferiore alla soglia, il mero confronto tra preventivi e l’assenza di una commissione giudicatrice, elementi che palesano la volontà di ricorrere all’affidamento diretto. L’interpello di cinque operatori non contraddice tale conclusione, poiché l’art. 50, comma 1, lett. b) consente l’affidamento anche senza consultazione e l’art. 3, allegato I.1 ammette la facoltà di interpellare più operatori. La mera procedimentalizzazione non abilita i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3287 del 2021; TAR Lombardia, sez. IV, n. 2968/2023).

Il ricorso è pertanto respinto, con conseguente infondatezza delle domande di subentro e di risarcimento. Le spese sono poste a carico della ricorrente, previa parziale compensazione per la soccombenza dell’amministrazione sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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