Il giudice d’appello decide extra petita sul credito non contestato (Cass. civ. Sez. III n. 16976 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rigetta la domanda fondando la decisione su un’eccezione che la parte aveva riferito a un credito diverso da quello esaminato decide extra petita e omette di pronunciare sul motivo specifico di appello. La pronuncia così resa è viziata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va cassata con rinvio. L’accoglimento di tale censura comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi, perché l’accertamento del titolo effettivamente dedotto è logicamente preliminare rispetto alle altre ragioni di ricorso.
Il Fatto
Una casa di cura ha erogato prestazioni sanitarie in regime di convenzione in favore di un’azienda sanitaria, maturando crediti ceduti a due società. Il credito di maggiore importo è stato ceduto a una prima cessionaria, che in corso di giudizio ha raggiunto un accordo con la Regione ottenendo il pagamento; è rimasto controverso il credito di importo inferiore, ceduto a un’altra società.
L’azienda sanitaria aveva inizialmente rifiutato il pagamento eccependo la mancata approvazione regionale dei tetti massimi di spesa. Il tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo applicabili retroattivamente i tetti degli anni precedenti; la Corte d’appello ha confermato, affermando che in mancanza del budget regionale nessun diritto alla remunerazione può essere riconosciuto. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene assorbente l’esame del quarto motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento degli altri. Con tale censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che l’azienda sanitaria aveva eccepito la mancanza del provvedimento sul tetto di spesa solo con riferimento al credito di importo maggiore, poi soddisfatto in corso di causa con cessazione della materia del contendere.
Quanto al credito della ricorrente, invece, l’azienda non aveva contestato l’assenza del provvedimento sul limite di spesa, ma aveva addotto l’esistenza di note di credito che la struttura sanitaria non aveva considerato. Su questo diverso titolo si articolava la difesa della debitrice.
Il tribunale, tuttavia, ha rigettato anche tale domanda sul presupposto della mancata emissione del provvedimento sui limiti di spesa, presupposto che l’azienda non aveva invocato rispetto a quel credito. La questione è stata riproposta in appello con apposita censura, ma il giudice di secondo grado non ha provveduto.
Il motivo è fondato. Il giudice d’appello ha deciso nel merito del credito della ricorrente sulla base di ragioni che riguardavano l’altro credito: è andato extra petita e ha omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello.
L’accoglimento di questa censura rende assorbiti gli altri motivi, perché l’eventuale accertamento della fondatezza del titolo fatto valere, costituito dalle note di credito, imporrebbe il riconoscimento del credito a prescindere dalle ragioni dedotte con i motivi precedenti. La decisione è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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