Opposizione all’omologa del concordato e accertamento del privilegio (Cass. civ. Sez. I n. 16970 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di concordato preventivo, ove manchi una fase di accertamento del passivo, il giudice chiamato a omologare il concordato è privo di competenza funzionale in ordine all’accertamento dell’an, del quantum e del rango dei crediti ricompresi nella proposta. Il creditore che si oppone all’omologazione può dedurre questioni relative al proprio credito nei soli limiti in cui esse siano funzionali al perimetro del giudizio di omologa, costituito dalla conformità della domanda ai parametri legali sostanziali e processuali. Il riconoscimento del privilegio, ove non si alleghi che esso incida sulla fattibilità della proposta o sulla regolarità delle maggioranze, esula da quel perimetro. La cassazione senza rinvio consegue alla carenza di competenza e non all’inesistenza del diritto fatto valere, restando ferma la possibilità di accertare il credito e il privilegio in via ordinaria.
Il Fatto
Una società presenta domanda di ammissione al concordato preventivo innanzi al Tribunale di Lecce, depositando piano e documentazione. La proposta viene approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e delle classi.
Nel giudizio di omologa, un creditore propone opposizione sostenendo che il proprio credito, portato da cambiali agrarie e collocato in via chirografaria con falcidia, gode invece del privilegio ex art. 44 l. 385/1993. Il tribunale omologa il concordato e rigetta l’opposizione, rilevando che gli effetti cambiari non indicano lo scopo del finanziamento, le garanzie e il luogo dell’iniziativa finanziata. La Corte d’Appello di Lecce accoglie il reclamo, ritiene sussistente il privilegio e annulla il decreto di omologazione. La società propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che denunciano la ultrapetizione e l’inammissibilità dell’opposizione fondata sulla sola richiesta di riconoscimento della prelazione. I motivi sono fondati, con assorbimento degli altri.
Il creditore opponente può provocare un controllo sulla regolarità della procedura e sulla permanente sussistenza dei presupposti di ammissibilità, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche già ricadenti tra i doveri del tribunale. Se creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente, può chiedere anche l’accertamento della convenienza del concordato, nei limiti dell’art. 160, comma quarto, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis. Può inoltre far valere doglianze su esistenza, natura e ammontare del proprio credito, ma solo se funzionali al perimetro dell’omologa.
Nel caso concreto l’opponente si è limitata ad accampare pretese sulla collocazione del credito, chiedendo la rinnovazione della proposta e la ripetizione delle operazioni di voto, senza dedurre se e come la diversa collocazione avrebbe inciso sulle condizioni di ammissibilità della proposta, sulla regolarità della procedura o sul raggiungimento delle maggioranze. Richiamato il consolidato orientamento compendiato in Cass. n. 33345/2018 — secondo cui le questioni su diritti pretesi dai singoli creditori danno luogo a controversie sottratte al potere decisionale del giudice delegato e rimesse a un ordinario giudizio di cognizione, con richiami a Cass. n. 208 del 2019, Cass. n. 12265 del 2016, Cass. n. 16598 del 2008 e Cass. n. 23271 del 2006 — la Corte ricorda che il provvedimento di omologazione determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non forma giudicato su esistenza, entità e rango degli stessi, presupponendone un accertamento amministrativo e delibativo volto al calcolo delle maggioranze. Resta ferma la possibilità di far accertare in via ordinaria il credito e il privilegio, che costituiscono la base della falcidia concordataria, come affermato in Cass. n. 15495 del 2018, Cass. n. 20298 del 2014, Cass. n. 2104 del 2002, Cass. n. 2780 del 2002 e Cass. n. 27489 del 2006.
La corte distrettuale incorre dunque in un duplice errore: decide sulla sussistenza del privilegio senza averne la competenza funzionale e annulla il concordato sulla sola scorta dell’accertamento della prelazione, senza che la creditrice avesse allegato alcuna inosservanza del modello legale o un’influenza sulla fattibilità della proposta approvata. Il decreto è pertanto cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta né proseguita, con condanna della controricorrente alle spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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