Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborsabili anche i costi up-front (ABF Collegio di Palermo n. 588 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Il principio vale anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, poiché la sentenza Lexitor era già compatibile con il dato testuale previgente. La declaratoria di illegittimità costituzionale del 2021 ha eliminato il riferimento alle norme secondarie della Banca d’Italia, confermando l’interpretazione estensiva dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB. Per i costi istantanei il criterio di riduzione è determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring si applica il pro rata temporis.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2021. Chiede all’ABF il rimborso di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione, per complessivi € 2.942,35 calcolati secondo il criterio pro rata temporis, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo.

L’intermediario resiste chiedendo il rigetto. Sostiene la natura up-front delle commissioni e afferma che solo i costi recurring sarebbero ripetibili. Richiama la sentenza U* Bank Austria (C-555/21), il D.L. n. 104/2023 e l’art. 6-bis, comma terzo, lett. b), d.P.R. n. 180/1950.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11-octies D.L. n. 73/2021, nel testo introdotto dalla legge di conversione, ha riscritto l’art. 125-sexies TUB. Per i contratti successivi prevede il rimborso proporzionale «di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per quelli anteriori richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza vigenti alla sottoscrizione.

La Corte Costituzionale, sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittima quest’ultima previsione, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». La Consulta ha escluso che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor fosse contra legem: già il dato testuale previgente consentiva di pervenire al medesimo esito. La direttiva, del resto, ha armonizzato solo il metodo della riduzione, non il trattamento dei costi up-front.

Su questa base il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Per i costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio è determinato in via integrativa secondo equità: questo Collegio reputa conforme il metodo della curva degli interessi. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi resta fermo il pro rata temporis.

Il Collegio esamina poi l’eccezione dell’intermediario sul D.L. n. 104/2023. L’art. 27 ha modificato l’art. 11-octies richiamando le pronunce della CGUE e facendo salve le norme civilistiche su indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Per il Collegio tali modifiche non mutano i principi già affermati per i contratti anteriori al 25.07.2021.

Nel caso concreto, dal contratto emerge la natura up-front sia delle commissioni di istruttoria sia di quelle di intermediazione. Applicando i criteri indicati, le somme ripetibili ammontano a € 1.854,43, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Il ricorso è accolto in parte. L’intermediario è tenuto a versare alla Banca d’Italia € 200,00 per le spese della procedura e alla ricorrente € 20,00 per il rimborso del contributo di presentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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