Rinuncia alle pretese pregresse e conferma onoraria davanti al giudice di pace (TAR Campania n. 283 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il magistrato onorario che, in forza dell’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1, comma 629, legge n. 234/2021, abbia chiesto la conferma ovvero abbia percepito l’indennità ivi prevista rinuncia ad ogni ulteriore pretesa conseguente al pregresso rapporto onorario. La rinuncia trova fonte in una libera scelta dell’interessato e non comprime il diritto di difesa, sicché la relativa eccezione di illegittimità costituzionale è infondata. Il ricorso che, in pendenza di causa, divenga incompatibile con la nuova disciplina è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le controversie sull’asserita equiparazione del giudice di pace al magistrato togato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente svolge funzioni di giudice di pace dal gennaio 2003. Con ricorso notificato e depositato il 2 dicembre 2021 chiede l’accertamento di un rapporto di pubblico impiego di fatto e a tempo determinato nell’ambito della magistratura, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate. A sostegno deduce la natura subordinata del rapporto, dissimolata dalla reiterazione di incarichi onorari prorogati per legge, e invoca la direttiva 1999/70/CE e la direttiva 2003/88/CE, oltre alla direttiva 2000/78/CE.

Il Ministero della giustizia e il CSM eccepiscono inammissibilità e infondatezza. La Sezione, con ordinanza collegiale n. 279 del 10 gennaio 2024, dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS per i riflessi previdenziali. L’INPS eccepisce difetto di giurisdizione, improcedibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a. per normativa sopravvenuta e carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza funzionale e la giurisdizione, richiamando l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 13 c.p.a. e la posizione espressa dal Cons. Stato, Sez. V, n. 7427 del 2021: chi rivendica l’assimilazione del giudice di pace al magistrato ordinario agisce in materia di lavoro dei magistrati, area attratta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, come confermano le Sezioni Unite n. 27198 del 2017 e la Sez. Un. n. 21986 del 2021.

Nel merito della rito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di improcedibilità per effetto della legge n. 234/2021. Il nuovo testo dell’art. 29 d.lgs. n. 116/2017 prevede la conferma a domanda dei magistrati onorari e, in caso di non conferma, un’indennità che comporta rinuncia ad ogni pretesa sul rapporto onorario cessato. Il comma 5 aggiunge che la domanda di partecipazione alle procedure valutative importa la stessa rinuncia. Poiché la ricorrente non ha chiarito se abbia presentato domanda o percepito l’indennità, il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in forza di un’acquiescenza agli effetti della normativa subentrata in corso di causa.

Respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale. Il meccanismo è facoltativo e dipende da una scelta volontaria dell’interessato; l’indennità è determinata dal legislatore e rifiutabile. La rinuncia persegue il ragionevole obiettivo di definire l’esposizione finanziaria in ossequio all’art. 81 Cost., senza violare gli artt. 24 e 117 Cost. né l’art. 47 Carta di Nizza e l’art. 6 CEDU. La finalità di stabilizzazione perseguita dalla Commissione europea non è contraddetta, perché il legislatore prende atto della natura subordinata dei rapporti e ne definisce su base volontaria le situazioni economiche pregresse.

Il Collegio aggiunge l’inammissibilità per difetto di prova dell’interesse ad agire. Il compenso a cottimo del giudice di pace, introdotto dall’art. 11 legge n. 374/1991, e l’elevata produttività vantata dalla ricorrente rendono plausibile un guadagno superiore allo stipendio del magistrato togato; manca però ogni prospettazione delle differenze economiche e della qualifica aspirata, con il rischio di dover restituire le maggiori somme percepite.

La conclusione in rito esime dall’esame delle censure di merito. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese in favore di ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

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