Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro senza formula esecutiva e astreintes (TAR Lombardia n. 515 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario non sia stata munita della formula esecutiva, poiché dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 tale apposizione non è più richiesta ai fini dell’accesso alla tutela ottemperanziale. Integrano le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata bilanciando funzione sanzionatoria e sollecitatoria, sì da rendere certo il costo dell’inerzia e favorire l’adempimento spontaneo; essa è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma.

Il titolo, notificato all’Amministrazione, non è stato appellato ed è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto la condanna all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e ne scrutinizza le condizioni. Il primo passaggio riguarda un profilo di ammissibilità: la sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva della formula esecutiva. Il Tribunale osserva che tale apposizione non è più necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito alla riforma Cartabia, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm..

Il secondo passaggio attiene al requisito dell’inerzia. Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento. Le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. risultano dunque soddisfatte.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un dirigente delegato, con facoltà di ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996. Nessun compenso è liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.

Sulla richiesta di astreintes, il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, preferendosi il bilanciamento tra funzione sanzionatoria e sollecitatoria. L’ottemperanza ha maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se si introduce un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa. Il Tribunale assegna quindi un termine con effetto liberatorio e applica retroattivamente la sanzione in caso di superamento: ove il Ministero non ottemperi nel termine perentorio, dovrà versare una somma commisurata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, cod. proc. amm., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Il commissario ad acta ne effettuerà d’ufficio il calcolo, disponendone il pagamento insieme al debito principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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