Inabilità a proficuo lavoro non equivale a impossibilità assoluta (Corte dei Conti Sez. II App. n. 261 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di inabilità a proficuo lavoro è obiettivamente diversa da quella di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per la pensione di inabilità. Il giudice che, accertata la titolarità di un giudizio di sola inidoneità al servizio, disponga l’accertamento medico-legale del requisito sanitario ulteriore non incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., poiché l’indagine si mantiene nel perimetro del chiesto. L’interpretazione restrittiva del requisito non contrasta con l’art. 32 Cost., non imponendo la norma all’invalido di continuare a lavorare, ma riconoscendo un diverso trattamento economico a chi versi in situazione di più grave inabilità.

Il Fatto

Una dipendente di una struttura sanitaria pubblica, già in servizio come infermiera e titolare di pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema retributivo, chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La Commissione medica di seconda istanza l’aveva riconosciuta permanentemente inabile al servizio di istituto e a qualsiasi proficuo lavoro; l’ente previdenziale aveva però liquidato il diverso trattamento di inabilità alle sole mansioni.

La Sezione giurisdizionale regionale rigettava il ricorso, aderendo al parere negativo del CML, Sezione speciale presso la Corte dei conti. L’interessata proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per il (ri)accertamento medico-legale svolto in primo grado, ritenuto non richiesto né necessario, e sostenendo la sovrapponibilità dei due concetti di inabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta il nodo centrale del contendere: l’identificazione del requisito sanitario della prestazione invocata. L’appellante sostiene che il giudizio di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro coincida con quello di impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il Collegio ritiene erroneo tale presupposto e aderisce all’orientamento giurisprudenziale prevalente, senza ragioni per discostarsene.

Il richiamo muove dall’art. 7 legge n. 379/1955, che prevede il diritto alla pensione diretta per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale. L’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 esige invece una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Le due nozioni sono obiettivamente distinte, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte, tra cui Cass. Sez. Lav. ord. n. 8678/2018, Cass. Sez. Lav. n. 10953/2016 e Cass. n. 9946/2014. L’impossibilità assoluta deve derivare esclusivamente dall’infermità o dal difetto fisico o mentale, senza valorizzare le energie lavorative residue e le attitudini del soggetto.

Il Collegio rileva che il parere della Commissione medica di seconda istanza era stato rilasciato su richiesta della struttura sanitaria e nell’ambito di accertamenti finalizzati a verificare l’idoneità al servizio, non la sussistenza del requisito pensionistico. Il CML, Sezione speciale presso la Corte dei conti, nel proprio parere aveva operato una significativa distinzione: il riconoscimento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio costituisce il primo presupposto, cui segue un secondo momento valutativo, imprescindibile, relativo al riconoscimento dell’impossibilità assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Ne deriva che il giudice di primo grado, avendo correttamente ritenuto il giudizio di inabilità a proficuo lavoro già in atti non coincidente con quello necessario per la prestazione richiesta, ha investito il CML degli accertamenti pertinenti e indispensabili. Non è quindi configurabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’interpretazione restrittiva, infine, non contrasta con l’art. 32 Cost., poiché la norma non impone di lavorare a scapito della salute, ma riconosce un bonus contributivo a chi cessi dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e versi in condizioni di più grave inabilità. L’appello è rigettato, con conferma della decisione gravata e condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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