Il giudice del rinvio deve limitare la regolazione delle spese alle sole fasi rescindente e rescissoria se rigetta l’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20325 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice adito in sede di rinvio, allorché rigetti l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere esclusivamente sulle spese delle sole fasi di impugnazione, ossia dei giudizi di legittimità, rescindente e rescissorio, e non può reiterare la regolazione delle spese dell’intero giudizio di merito. La statuizione che, in tale evenienza, disponga la compensazione delle spese di “tutti i gradi di giudizio” è affetta da vizio di motivazione, valendo il principio secondo cui il giudice del rinvio regola le spese dell’intero processo solo in caso di riforma della pronuncia di prime cure.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, pronunciando all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 780/2024, aveva rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva integralmente accolto la domanda del ricorrente. Nell’occasione, il giudice territoriale aveva disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, vittorioso nel doppio grado di merito, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio di motivazione per la compensazione delle spese disposta a suo danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, ne ha riconosciuto la fondatezza, assorbendo il primo. Ha rammentato il principio consolidato per cui il giudice di rinvio, ove riformi la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere sulle spese dell’intero giudizio di merito, mentre, ove rigetti l’appello confermando la pronuncia di prime cure, deve limitarsi a regolare le spese delle sole fasi di impugnazione.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, pur avendo respinto l’appello, aveva statuito la compensazione delle spese di “tutti i gradi di giudizio”, con ciò eccedendo i limiti del suo potere. Tale statuizione è stata ritenuta viziata, in quanto la motivazione non poteva giustificare una regolazione delle spese dell’intero processo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese, rinviando alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, perché provveda sulle spese delle fasi rescindente e rescissoria, nonché su quelle del giudizio di legittimità. Principio di diritto ribadito in conformità ai precedenti richiamati.
Nota della Redazione
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