Giudizio di conto su azioni: restituzione atti per legittimazione agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 43 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto azioni e quote societarie, la qualità di agente contabile spetta al soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, ovvero al soggetto che in concreto le abbia esercitate, e non a chi abbia la mera detenzione materiale dei titoli. La disponibilità giuridica dei valori mobiliari, e non quella materiale, fonda l’obbligo di resa del conto. In difetto di elementi che consentano di verificare la legittimazione passiva dell’agente contabile e in assenza di idonea parificazione del conto, il giudice dichiara il non luogo a provvedere e restituisce gli atti al relatore per il prosieguo dell’istruttoria.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per il periodo dall’1.1.2018 al 31.12.2018, delle azioni detenute da un ente locale. Il Magistrato relatore, con relazione istruttoria, ha concluso per la irregolarità del conto, rilevando la coincidenza nella medesima persona della figura di agente contabile e di responsabile del servizio finanziario, nonché il difetto della relazione degli organi di controllo interno prescritta dall’art. 139 c.g.c.

La Procura regionale ha concordato con i rilievi, evidenziando la violazione del principio di alterità tra controllante e controllato e la necessità della debita parificazione, ma ha prospettato come preliminare il vaglio sulla legittimazione passiva dell’agente contabile, non emergendo elementi utili a stabilire se questi fosse chiamato all’esercizio dei diritti sociali. Ha quindi concluso per la restituzione degli atti al magistrato istruttore. All’udienza il Collegio ha rinviato la discussione per consentire il rispetto dei termini di comparizione; il Procuratore regionale ha concluso per la restituzione del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016). Quando il conto non chiude in pareggio o è irregolare, non si può depositare la relazione di discarico e deve applicarsi l’art. 147, con fissazione dell’udienza di discussione. Il giudizio di conto su azioni e quote societarie ha carattere necessario e ineludibile, come ricordato dalla Corte cost. n. 59 del 2024, per la salvaguardia degli interessi generali connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici.

I titoli azionari e partecipativi, anche dematerializzati, rientrano nella parte attiva del conto del patrimonio e sono ricompresi tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827 del 1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267 del 2000.

Segue l’ordo quaestionum la verifica della qualità di agente contabile in capo a chi ha depositato il conto. Per i valori mobiliari tale qualità spetta al legale rappresentante dell’ente, che esercita i relativi diritti, come risulta dall’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Rileva non chi ha la materiale disponibilità del titolo, ma chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, vantando la disponibilità giuridica degli strumenti partecipativi.

La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo: il conto deve essere presentato dal soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni di azionista, ovvero dal soggetto che in concreto le abbia esercitate. Assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che, anche per delega, sia titolare del potere di esercitare i diritti di azionista, svolgendo un’attività di gestione e non di mera detenzione. Occorre dunque verificare se emergano elementi che riconducano l’agente a una delle categorie dell’art. 9, comma 3, difettando il provvedimento di conferimento e le evidenze documentali sullo svolgimento di attività di gestione.

In adesione ai rilievi della Procura, l’assenza di tali elementi e di idonea parificazione del conto impone il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., per il prosieguo dell’istruttoria sulla legittimazione passiva e sulla regolarità del conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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