Difetto di alterità nella parifica del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 45 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la parificazione richiede che il conto giudiziale sia sottoposto al controllo di un soggetto diverso dall’agente contabile tenuto alla resa del conto. La coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario viola il principio di alterità, prima ancora che di indipendenza, tra controllore e controllato. Ne consegue il difetto di idonea parificazione del conto, che preclude la valutazione della sua regolarità. Il Collegio dichiara il non luogo a provvedere e restituisce gli atti al giudice designato per il prosieguo dell’istruttoria.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’economo di un Comune, relativo al periodo 2019. Il Magistrato relatore, con la propria relazione, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, rilevando la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario, l’anticipazione del fondo economale non registrata sul conto in entrata e il mancato transito dal conto della restituzione del fondo cassa, oltre all’omesso accertamento della conformità del conto da parte degli organi di controllo.
La Procura Regionale ha concordato con i rilievi e ha chiesto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per l’acquisizione della parifica da parte di un organo superiore. All’udienza, il Procuratore Regionale ha concluso per la restituzione del conto al Magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016). Il primo prevede che, ove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato proponga il discarico dell’agente contabile; ove il relatore abbia rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica il secondo, con fissazione dell’udienza per la discussione.
Nel caso di specie emerge dalla relazione la coincidenza tra agente contabile e responsabile del servizio finanziario. La Corte afferma che il principio di alterità è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, a salvaguardia delle risorse pubbliche. L’attività di verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, idoneo a scrutinarne l’operato con indipendenza.
Dall’omessa osservanza del principio deriva, quale corollario, l’assenza di idonea parificazione. La suo provenienza è richiesta da un soggetto responsabile del servizio finanziario diverso dall’agente contabile, in consonanza con gli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000 e con la Circolare del Presidente della Sezione n. 1/2023, secondo cui, in caso di coincidenza, il conto deve essere sottoscritto per parifica da un organo superiore.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il “visto” sul conto non può essere apposto dal medesimo agente che ha reso il conto, per elementare esigenza di alterità prima che di indipendenza (Sez. Piemonte, sent. n. 10/2018; Sez. Veneto, sent. n. 174/2022; Sez. Sicilia, sent. n. 846/2019). L’attività di parificazione ha natura di atto di controllo interno e non può risiedere in capo all’agente.
In sintonia con il proprio indirizzo (Sez. Emilia-Romagna, sent.-ord. n. 81/2023) e in adesione ai rilievi della Procura, il difetto di idonea parificazione imposto dall’art. 139, comma 1, c.g.c. induce il Collegio a disporre il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c. per il prosieguo dell’istruttoria sulla regolarità del conto.
Nota della Redazione
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