Indebita percezione di aiuti comunitari e falso contratto di affitto: restituzione integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 110 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari all’agricoltura c.d. indiretti, la presentazione di dichiarazioni mendaci attestanti la disponibilità giuridica di superfici superiori a quelle effettivamente possedute integra danno erariale risarcibile davanti alla Corte dei conti. L’art. 53 Reg. CE n. 796/2004 e l’art. 60 Reg. CE n. 1122/2009 impongono, per le dichiarazioni eccessive intenzionali, la perdita integrale dell’aiuto quando la differenza tra superficie dichiarata e determinata superi lo 0,5% o un ettaro. Tra l’organismo pagatore e il destinatario della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di fatto, idoneo a radicare la giurisdizione contabile. Sussistendo dolo, condotta illecita, danno e nesso eziologico, la restituzione del contributo è dovuta per l’intero.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la titolare di un’azienda agricola esercente attività di coltivazioni miste di cereali, chiedendone la condanna al risarcimento di € 238.443,40 oltre accessori, per l’indebita percezione di benefici a valere sul fondo FEAGA relativi alle campagne dal 2006 al 2011.

Secondo l’accusa, la convenuta avrebbe incrementato l’importo del contributo dichiarando particelle di terreno site in agro di Brancaleone, oggetto di un contratto di affitto ritenuto non autentico. Due delle presunte contraenti risultavano decedute prima della stipula; la terza ha disconosciuto il contratto e la propria firma. La convenuta, già rinviata a giudizio dal GUP, è rimasta contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità della notificazione. Dopo la nullità dichiarata con l’ordinanza n. 49/2023 e il rinnovo disposto dalla Procura, dapprima via PEC e poi mediante il procedimento dell’art. 143 cod. proc. civ., la Corte ha accertato la validità degli adempimenti e ha dichiarato la contumacia della convenuta.

Nel merito, la Sezione ha ricondotto i fatti alla disciplina delle dichiarazioni eccessive intenzionali. Per le domande presentate fino all’8 dicembre 2009 opera l’art. 53 Reg. CE n. 796/2004; per quelle successive al 9 dicembre 2009 l’art. 60 Reg. CE n. 1122/2009, di identico tenore. Entrambe le norme escludono l’aiuto se la differenza tra superficie dichiarata e determinata supera lo 0,5% o un ettaro.

La Corte ha ritenuto provata la falsità del contratto di affitto: una delle contraenti era deceduta anni prima della stipula e l’altra ha disconosciuto la firma. Ha inoltre precisato che rileva la sola disponibilità giuridica dei terreni, a nulla valendo la conduzione di fatto degli stessi.

Il superamento della soglia è stato accertato per ciascuna annualità: la sola particella n. 37 del foglio 19 misura 27 ettari e 75 are, importo ampiamente eccedente il limite di un ettaro. Da ciò la Corte ha fatto discendere la perdita integrale dell’aiuto e la conseguente restituzione dell’intero contributo.

Quanto agli elementi del danno erariale, la Sezione ha ravvisato il rapporto di servizio di fatto tra organismo pagatore e destinatario; la condotta illecita nelle dichiarazioni fraudolente; il dolo, desumibile dall’esibizione di un contratto stipulato con persone decedute; il danno materiale, pari all’intero aiuto erogato e legato da nesso causale alla condotta. La domanda è stata pertanto accolta, con condanna anche alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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