Improcedibile l’appello del pensionato non comparso a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 50 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello contabile, qualora l’appellante non compare all’udienza di discussione pur essendosi anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.. La declaratoria di improcedibilità consegue alla duplice assenza del difensore, non essendo sufficiente la sola costituzione iniziale a preservare l’impulso processuale. Le spese legali sono compensate secondo l’art. 31 c.g.c..

Il Fatto

Gli appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Essi hanno contestato le determinazioni dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata sino a quella data non fosse stata rideterminata con l’aliquota del 44% di cui al comma 1 dell’articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che ha riconosciuto il diritto al ricalcolo con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. La Sezione territoriale ha rigettato il ricorso nel merito, compensando le spese. Proposto appello, la questione giunge alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale il profilo processuale, prima di ogni esame nel merito delle censure sull’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Rileva che l’appellante, già costituito, non è comparso all’udienza del 18 ottobre 2023.

A fronte di tale assenza, la trattazione è stata rinviata all’udienza del 17 gennaio 2024, con onere per la segreteria di comunicare il rinvio e con espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione anche alla successiva udienza, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 196 c.g.c..

All’udienza odierna la difesa dell’appellante è nuovamente assente. La Corte constata il verificarsi della fattispecie prevista dall’art. 196 c.g.c., che impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello — anche d’ufficio — quando l’appellante non compaia alla nuova udienza dopo il rinvio.

La regola processuale opera in modo automatico: la costituzione iniziale non è idonea a conservare l’impulso, poiché il rito contabile subordina la prosecuzione alla presenza alla discussione. Ne deriva che le censure di merito prospettate — l’errata interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e il diritto al ricalcolo secondo le Sezioni Riunite — restano assorbite dalla definizione in rito.

Il Collegio dichiara quindi improcedibile l’appello e compensa integralmente le spese legali ai sensi dell’art. 31 c.g.c., nulla disponendo per le spese di giustizia. Il provvedimento è stato adottato con decreto ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003 per l’omissione delle generalità delle parti private in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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