Giudizio di rinvio e legittimazione passiva dell’ente espropriante (Cass. civ. Sez. I n. 4243 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, procedimento chiuso e preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non è consentito alle parti ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove, né possono essere dedotte o esaminate le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte di cassazione, operando le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. La legittimazione passiva per il pagamento dell’indennità di esproprio può essere affermata, in sede di decisione nel merito, in capo tanto al delegante quanto al concessionario affidatario dell’opera pubblica, tenuti in solido, quando l’incarico sia stato conferito per il compimento della procedura in nome e per conto del delegante e al delegato siano stati attribuiti poteri e obblighi propri dell’amministrazione espropriante.

Il Fatto

La proprietaria di un terreno espropriato ha chiesto, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. dinanzi alla Corte d’appello, l’accertamento dell’indennità di esproprio e il risarcimento dei danni al soprassuolo, convenendo il Comune e la società concessionaria affidataria della procedura. La domanda è stata accolta in primo grado; la società ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, che con ordinanza di cassazione ha annullato la sentenza e rinviato alla Corte distrettuale.

Riassunto il giudizio, la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il difetto di legittimazione della concessionaria, ha individuato il Comune quale ente beneficiario dell’espropriazione e ha posto a suo carico il deposito dell’indennità, rigettando la domanda verso la società. Avverso questa pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327/2001, oltre al vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società già affidataria, modificando quanto da essa stessa statuito nella precedente pronuncia e trascurando che alla concessionaria erano state delegate competenze proprie della pubblica amministrazione, con il conseguente obbligo di pagare le indennità.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato, ma per una ragione diversa da quella prospettata. Il punto decisivo è di ordine processuale. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata proposta dalla società nel giudizio di rinvio e, come tale, era irritualmente formulata. Nel giudizio di rinvio, infatti, non solo è inibito alle parti di introdurre domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni discendenti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, sicché neppure le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Corte di cassazione possono essere dedotte o esaminate.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, evocando Cass. n. 24357 del 10/08/2023, Cass. n. 5137 del 21/02/2019 e Cass. n. 13719 del 14/06/2006: diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.

La questione della legittimazione, o meglio del soggetto tenuto al pagamento, non poteva dunque più proporsi nel giudizio di rinvio, essendo il thema decidendum definitivamente fissato. Il ricorso originario era stato proposto dalla stessa società, che non aveva contestato in quella sede la propria legittimazione, ma aveva articolato motivi attinenti alle modalità di calcolo dell’indennità, al lotto minimo, all’assenza delle opere di urbanizzazione e al decreto di retrocessione parziale: un ricorso sorretto dall’interesse a non pagare l’indennità come determinata, sul presupposto di essere il soggetto tenuto al pagamento. Né la pronuncia del 2017 aveva esaminato la questione del beneficiario dell’espropriazione.

L’errore della Corte distrettuale è rilevabile d’ufficio, in quanto ricollegato a principi processuali di ordine pubblico, e comunque ricade nell’ambito della contestazione sollevata dal Comune. Ne consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito: il Comune e la società sono entrambi tenuti in solido al pagamento delle indennità come determinate. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, trattandosi di accoglimento per ragione in parte diversa da quelle prospettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *