Estratto conto certificativo del pensionato pubblico: giurisdizione della Corte dei conti (Cass. civ. Sez. Un. n. 15848 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, individuati in funzione della protezione che l’ordinamento accorda in astratto alla posizione dedotta, a prescindere dalla prospettazione della parte. La domanda con cui il pensionato della gestione pubblica chiede la condanna dell’ente previdenziale al rilascio dell’estratto conto certificativo ex art. 54 legge n. 88/1989 ha natura funzionale alla pensione, perché l’obbligo legale di informazione sulla posizione contributiva è una specifica obbligazione del rapporto previdenziale e il suo accertamento è connesso al diritto a pensione. Spetta quindi alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 174/2016, la controversia nella quale il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum, quand’anche il diritto di accesso sia azionato in via autonoma.

Il Fatto

Una professionista, titolare dal gennaio 2013 di pensione a carico dell’INPS nella gestione dipendenti pubblici, ha convenuto in giudizio l’Istituto e l’ex datore di lavoro chiedendo la condanna dell’ente al rilascio di un «estratto conto certificativo» della propria posizione contributiva, nelle forme rivendicate dell’ecocert. A fondamento della domanda ha dedotto che il datore di lavoro aveva trasmesso due successivi modelli attestanti, per il medesimo anno, retribuzioni di importo molto diverso e che l’INPS si era conformato al secondo nel liquidare il trattamento. L’ente, invece, aveva rilasciato il solo estratto conto contributivo ordinario.

Il Tribunale ha riconosciuto la situazione come autonomamente tutelabile davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La Corte d’appello, in riforma, ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, ravvisando nel rapporto pensionistico l’elemento identificativo del petitum sostanziale. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi attinenti alla determinazione della giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dall’art. 386 cod. proc. civ. e dal consolidato orientamento secondo cui il criterio di regolazione dei rapporti tra giurisdizioni è il petitum sostanziale: ciò che conta non è la prospettazione della parte, ma la sostanziale protezione accordata in astratto dall’ordinamento alla posizione dedotta, come affermato fin da Sez. Un. n. 1134 del 2007.

Su questa base la Corte ricorda che spettano in via esclusiva alla giurisdizione contabile, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie concernenti la sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle fondate sull’inadempimento o sull’inesatto adempimento della prestazione (Sez. Un. n. 7755 del 2017, Sez. Un. n. 11869 del 2016). La giurisdizione esclusiva ricomprende le controversie in cui il rapporto pensionistico è elemento identificativo del petitum e, dunque, anche quelle funzionali alla pensione perché a essa connesse, come la domanda relativa all’anzianità contributiva e alla misura del trattamento (Sez. Un. n. 29396 del 2018).

Il profilo funzionale, sottolinea la Corte, va valorizzato ogni volta che l’accertamento richiesto sia comunque connesso all’ottenimento o alla misura della pensione. Nella specie le discrasie nella provvista contributiva poste a base dell’azione sono dirette a verificare la consistenza del montante e l’eventuale deteriore posizione pensionistica.

Le Sezioni Unite richiamano la propria ordinanza n. 28020 del 2020, resa proprio sulla richiesta di correzione di irregolarità contenute nell’estratto conto contributivo di un pubblico dipendente, e ne confermano l’indirizzo: l’accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione è funzionale all’accertamento del diritto alla pensione. L’art. 54 legge n. 88/1989 — che impone agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta dell’interessato, i dati sulla situazione previdenziale e pensionistica, con valore certificativo — è una delle specifiche obbligazioni in cui si articola il rapporto previdenziale. L’azione che ne lamenta la violazione ha perciò un petitum di stretta attinenza con il diritto a pensione.

Il rigetto del ricorso ne consegue, con conferma della declinatoria e affermazione della giurisdizione della Corte dei conti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, che presenta profili di novità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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