Danno all’immagine della P.A. esteso ai delitti commessi contro l’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 98 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 all’art. 7 l. n. 97/2001 deve intendersi oggi riferito all’art. 51, comma 7, c.g.c., che richiama in termini generali i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni. Per effetto dell’art. 4, comma 2, delle Norme Transitorie e Abrogazioni allegate al d.lgs. n. 174/2016, il riferimento è stato dinamicizzato verso la nuova disposizione. Ne consegue che la risarcibilità del danno all’immagine non è più circoscritta ai delitti contro la pubblica amministrazione del capo I del titolo II del libro II del codice penale. La nullità dell’atto di citazione per danno all’immagine può essere accertata soltanto in assenza della commissione, da parte del dipendente pubblico, di un delitto a danno dell’amministrazione.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio una docente di scuola dell’infanzia, in servizio nel periodo settembre 2011 – maggio 2012, chiedendo la condanna al risarcimento di un pregiudizio erariale complessivo di euro 16.760,57. La richiesta si fondava su due voci: un danno indiretto di euro 10.260,57, corrispondente alle somme risarcitorie e alle spese legali che l’amministrazione scolastica aveva versato alle parti civili in qualità di responsabile civile; un danno all’immagine di euro 6.500,00.
La responsabilità traeva origine da un procedimento penale concluso con condanna definitiva per il reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.). La docente non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia della convenuta ex art. 93 c.g.c., rilevando la regolare notificazione dell’atto di citazione presso il domicilio eletto nella fase preprocessuale, ai sensi dell’art. 88, comma 5, c.g.c.
Nel merito, il primo pregiudizio è ritenuto fondato e documentato dagli ordini di pagamento versati in atti. Il giudicato penale di condanna, formatosi a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è idoneo a fondare l’accertamento della responsabilità amministrativa in applicazione dell’art. 651 cod. proc. pen., richiamato anche per i giudizi definiti con rito abbreviato dall’art. 651, comma 2, cod. proc. pen.. La condotta è imputata a titolo di dolo.
Sul danno all’immagine, la Corte affronta la questione centrale. Dopo l’abrogazione dell’art. 7 l. n. 97/2001 a opera dell’art. 4, comma 1, lett. g), dell’allegato III al d.lgs. n. 174/2016, il richiamo normativo contenuto nell’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 deve intendersi riferito all’art. 51, comma 7, c.g.c. Quest’ultimo richiama non più i soli delitti contro la pubblica amministrazione, ma tutti i delitti commessi a danno delle amministrazioni pubbliche. Decisivo è l’art. 4, comma 2, delle Norme Transitorie, che impone di leggere i rinvii alle disposizioni abrogate come operati ai corrispondenti istituti del codice.
La Sezione aderisce all’orientamento maggioritario del giudice contabile e richiama sul punto Cass., Sez. VI pen., n. 5534/2022. Il delitto commesso dalla docente è qualificabile come delitto a danno dell’amministrazione, poiché l’ente ha dovuto risarcire i soggetti danneggiati subendo un danno indiretto.
Il pregiudizio all’immagine è riconosciuto in re ipsa, quale danno esistenziale da lesione di interessi di rango costituzionale, senza necessità di deminutio patrimonii e con ammissibilità della prova presuntiva. La vicenda ha avuto risonanza in ambito giudiziario e riflessi interni, anche in ragione della tenera età dei minori coinvolti. La quantificazione equitativa di euro 6.500,00, ancorata al ragguaglio dell’art. 135 cod. pen. come rivisto dalla Corte cost. n. 28/2022, è ritenuta congrua. La convenuta è condannata al pagamento di euro 16.760,57, oltre rivalutazione, interessi legali e spese.
Nota della Redazione
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