Recesso del socio e poteri del socio superstite nella s.n.c. (Cass. civ. Sez. I n. 13590 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella società in nome collettivo il venir meno della pluralità dei soci non determina alcuna conseguenza immediata sull’operatività dell’ente. L’art. 2272, n. 4), cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2308 cod. civ., impone al socio superstite di ricostituire la pluralità entro sei mesi, ma l’inutile decorso del termine non estingue automaticamente la società, che è soltanto in stato di scioglimento. Ne consegue che il socio superstite è pienamente legittimato a rappresentare la società e a stipulare il contratto definitivo, nonché che il regime di amministrazione congiuntiva previsto dallo statuto diviene ipso facto inapplicabile, per l’evidente ragione che, venuta meno la pluralità dei soci amministratori, non vi è più alcun congiungimento da esercitare. In sede di legittimità resta inoltre precluso il sindacato sulla valutazione delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia riconoscibile e superiore al minimo costituzionale.
Il Fatto
Un imprenditore ha promosso ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva disposto il trasferimento coattivo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di un’azienda bar promessa in vendita, previo pagamento del residuo prezzo convenuto.
La società promittente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. La domanda di risoluzione del preliminare si fondava sulla scadenza del termine per la stipula del definitivo e sulla comunicazione, inviata da una socia, qualificata dal ricorrente come richiesta di scioglimento della società e non come recesso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione della scrittura della socia. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non ha indicato i vizi del procedimento interpretativo, ma vi ha contrapposto una propria lettura. Il giudice di merito ha valorizzato il dato letterale e il comportamento complessivo delle parti, ricostruendo il contenuto dell’atto come manifestazione di recesso dalla compagine sociale.
Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva che, venuta meno la pluralità dei soci, il superstite non avesse pieni poteri di firma, stante la clausola statutaria di amministrazione congiuntiva. La Corte ha respinto la censura: la società non subisce conseguenze immediate sulla propria operatività per effetto della perdita della pluralità dei soci; l’unico effetto è l’onere di ricostituirla entro sei mesi, ai sensi degli artt. 2308 e 2272, n. 4), cod. civ..
La Corte ha aggiunto che perfino l’inutile decorso del termine semestrale non determina ipso iure l’interruzione dell’attività: la società non si estingue, ma è in stato di scioglimento ex lege, con prosecuzione dell’attività in regime di liquidazione. Ha richiamato sul punto Cass. Sez. I n. 501 del 14.01.2016. Il socio superstite era quindi legittimato a rappresentare la società sia prima sia dopo la scadenza del termine per la stipula, e non sussisteva alcuna impossibilità giuridica di contrarre.
Ha inoltre precisato che il venir meno della pluralità dei soci rendeva ipso facto inapplicabile il regime di amministrazione congiuntiva, perché mancava il presupposto stesso della sua operatività. Quanto agli altri motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla presunta essenzialità del termine, rilevando un’intima contraddizione nel comportamento del ricorrente, che aveva proseguito le trattative dopo la scadenza. Ha ricordato che il giudice di merito è arbitro della selezione delle prove e che l’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. Sez. II n. 27415 del 29.10.2018).
Il ricorso incidentale, incentrato sul regime delle spese e sulla soccombenza reciproca, è stato dichiarato infondato: l’unico limite per il giudice è non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha compensato le spese del grado, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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