Cassazione sul minimo costituzionale della motivazione: genericità e apoditticità (Cass. civ. Sez. 5 n. 17947 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Tale vizio, che determina la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, ricorre nei soli casi di mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile. È invece esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. È nulla la sentenza del giudice di merito che, nel rigettare l’appello dell’Ufficio finanziario, si limiti ad affermare in maniera del tutto generica ed apodittica l’insufficienza degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento, senza esplicitare le ragioni per cui difettano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la presunzione semplice di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2015, determinava un maggior reddito imponibile derivante da maggiori ricavi omessi, conseguenti, secondo l’Ufficio, alla vendita non dichiarata di divani e poltrone a una società cliente, avente ad oggetto materialmente stoffa. Il ricorso della società veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, che annullava l’accertamento.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello, compensando le spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e, con il secondo, la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di accertamento induttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. Il giudice di legittimità ha premesso che il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, ossia all’esistenza della motivazione in sé, e si esaurisce nelle ipotesi tassative della mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
La Corte ha evidenziato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, poiché ammettere la verifica della sufficienza o della razionalità del ragionamento del giudice di merito implicherebbe un inammissibile confronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio limitandosi ad affermare che gli indizi, per carenza di gravità, precisione e concordanza, non erano validi a giustificare la presunzione di maggiori ricavi, senza tuttavia spiegare per quale ragione gli elementi forniti dall’Ufficio non potessero assumere alcuna valenza indiziaria. L’estrema genericità delle espressioni impiegate ha reso, pertanto, impossibile ogni controllo effettivo sull’iter logico-giuridico della decisione, integrando il vizio di motivazione apparente.
Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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