Apertura di conto online con identità digitale e obblighi antiriciclaggio (ABF Collegio di Bari n. 1035 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza ratione materiae dell’ABF è infondata quando il ricorrente non investe in sé la disciplina antiriciclaggio, ma censura la correttezza e la diligenza del comportamento dell’intermediario nel darvi attuazione. È cliente, ai fini della competenza dell’Arbitro, il soggetto a favore del quale sussistano specifici obblighi di protezione da parte dell’intermediario. Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo costante del rapporto, posti dal d.lgs. n. 231/2007, sono adempiuti quando l’intermediario identifichi il cliente a distanza mediante documento sottoscritto con firma digitale e acquisizione di un video di riconoscimento. La contestazione del furto d’identità, priva di riscontro probatorio, non è sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver scoperto soltanto in data 4 aprile 2025 l’esistenza di un conto corrente a lui intestato, dopo aver ricevuto una comunicazione di recesso dall’intermediario. Sostiene di non aver mai aperto il conto né firmato alcun contratto e di aver rilevato, tramite l’applicazione della banca, numerose operazioni sospette compiute tra il settembre 2024 e il marzo 2025. Dopo aver inutilmente richiesto la documentazione di apertura, presenta denuncia contro ignoti e un reclamo formale.
Lamenta la condotta negligente dell’intermediario, che non avrebbe effettuato adeguate verifiche sull’identità del cliente, consentendo l’uso fraudolento del conto. Chiede il risarcimento del danno, quantificato in 20.000,00 euro, la cancellazione di ogni iscrizione negativa nelle banche dati creditizie e il rimborso delle spese. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso ratione materiae e, nel merito, la regolarità dell’apertura a distanza nel settembre 2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di incompetenza. Richiamando un orientamento consolidato tra i Collegi territoriali e cristallizzato dal Collegio di coordinamento, si afferma che la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia contestata la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’attuazione di tale normativa. Sul punto il Collegio richiama le decisioni n. 11070/2023 e n. 6070/2024.
Quanto alla nozione di cliente, il Collegio richiama la decisione n. 7283/2018, secondo cui è cliente il soggetto a favore del quale esistano specifici obblighi di protezione da parte dell’intermediario. Ne consegue che il ricorrente, nel caso di specie, è parte di un rapporto rilevante per la competenza dell’Arbitro.
Nel merito, il Collegio esamina la disciplina del d.lgs. n. 231/2007. L’art. 17 impone l’adeguata verifica in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo e in ogni caso di sospetto; l’art. 18 disciplina l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, l’acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto e il controllo costante; l’art. 19 specifica il controllo attraverso l’analisi delle operazioni; l’art. 24 prevede l’adeguata verifica rafforzata nei casi di elevato rischio. Da tali disposizioni emerge l’intento del legislatore di imporre obblighi stringenti informati ai canoni di correttezza e buona fede.
Passando al caso concreto, il Collegio rileva che l’intermediario ha descritto in dettaglio la procedura di identificazione, avvenuta mediante ricezione di un documento sottoscritto con firma digitale e acquisizione di un video di riconoscimento. La validità della sottoscrizione digitale, non contestata espressamente dal ricorrente, produce gli stessi effetti della firma autografa; inoltre il ricorrente non nega di aver registrato un video per l’intermediario. Sul piano degli obblighi identificativi, pertanto, all’intermediario non è imputabile alcuna violazione.
Quanto alle due domande formulate, risarcitoria e di cancellazione delle segnalazioni dalle banche dati, il Collegio le ritiene entrambe prive di supporto probatorio. In particolare, l’intermediario ha prodotto documenti idonei a provare l’assenza di segnalazioni negative a carico del ricorrente. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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