Le decisioni del Commissario per gli usi civici: regola di impugnazione e difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 1765 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione delle decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici è disciplinata in ragione della natura della questione decisa, non dell’organo che ha pronunciato. Qualora la pronuncia riguardi l’esistenza, la natura o l’estensione dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, essa è soggetta a reclamo alla corte d’appello ex art. 32 l. n. 1766/1927; per ogni diversa questione, la decisione deve essere impugnata con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nel termine di sessanta giorni dalla notifica. Inoltre, il regolamento preventivo di giurisdizione che afferma la giurisdizione del giudice ordinario rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia commissariale che abbia declinato la propria giurisdizione, in quanto la statuizione delle Sezioni Unite sconfessa la tesi del ricorrente e impedisce al giudice della legittimità di pronunciarsi oltre.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso volto a ottenere dal Commissario per la liquidazione degli usi civici una pronuncia che specificasse che la declaratoria di nullità contenuta in una sua precedente sentenza si riferiva a un atto di donazione, con conseguente annotazione a margine della trascrizione. Il Commissario adito, ritenendo che la questione concernesse la validità e l’efficacia di un atto negoziale tra privati, estranea alle proprie attribuzioni, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi dell’originario ricorrente, deducendo plurime violazioni di legge. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente proponeva altresì un regolamento di giurisdizione sul medesimo contenzioso, che le Sezioni Unite accoglievano affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di invalidità della procura alle liti, riscontrandone la ritualità in atti, con espresso riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità. Ha altresì escluso la configurabilità di una litispendenza per la contemporanea impugnazione della medesima decisione avanti alla corte d’appello e in cassazione: l’istituto, volto a prevenire il simultaneo esercizio della giurisdizione sulla stessa controversia, non opera quando sono proposti due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo ammissibile, poiché è il giudice del gravame ammissibile a dover decidere.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il sopravvenuto regolamento di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, aveva reso il ricorso inammissibile. La statuizione delle Sezioni Unite, infatti, non determina una mera carenza di interesse ad agire ma sconfessa la tesi del ricorrente circa la sussistenza della giurisdizione commissariale, impedendo alla Corte di pronunciarsi oltre.
A sostegno della decisione, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le decisioni dei commissari agli usi civici sono soggette a reclamo alla corte d’appello se riguardano l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o la rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, come quella relativa alla validità di un atto dispositivo tra privati, la pronuncia è soggetta al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
La Corte ha infine regolato le spese secondo la soccombenza, non rinvenendo ragioni per la compensazione né per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.