Redditi fondiari e cumulo della pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 71 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del cumulo tra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi del beneficiario, previsto dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, rilevano tutti i redditi del titolare, senza limitazione al solo reddito imponibile ai fini IRPEF. La lettera della norma fa riferimento a tutti i redditi e non opera alcuna distinzione in base alla tipologia di reddito o al regime impositivo applicato. Pertanto i redditi catastali, pur non assoggettati a IRPEF in quanto soggetti a IMU in via sostitutiva, devono essere computati tra i redditi complessivi del beneficiario ai fini del cumulo. Le circolari amministrative, prive di valore normativo, non vincolano l’ente previdenziale nell’applicazione della disciplina legale.

Il Fatto

Il ricorrente, coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità e iscritto al registro previdenziale quale coltivatore diretto, ha impugnato gli abbattimenti operati dall’INPS sul trattamento di reversibilità per gli anni 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, chiedendo la condanna dell’ente alla restituzione di quanto trattenuto, per un importo complessivo di € 44.613,32, e l’annullamento delle note con cui l’Istituto aveva applicato la riduzione in base alla tabella F.

Il ricorrente sosteneva che i propri redditi fondiari, in quanto non assoggettati a IRPEF per la qualifica di coltivatore diretto, non dovessero essere inclusi nel computo del cumulo. A fondamento della pretesa richiamava una circolare INPS n. 38 del 28.02.1996, che avrebbe costituito autovincolo per gli uffici. L’INPS, dopo un primo accoglimento del ricorso amministrativo e la liquidazione degli arretrati, aveva poi recuperato le somme erogate applicando nuovamente la riduzione sui redditi fondiari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto rilevato che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nell’ambito del quale il giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva, estesa a ogni questione inerente l’an e il quantum della pensione (Corte dei conti, sez. I d’App. n. 387 del 2017; Sez. Sicilia n. 915/2021).

Nel merito, la questione giuridica centrale riguardava l’individuazione dei redditi da computare ai fini del cumulo ex art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Il ricorrente assumeva che dovessero escludersi i redditi non assoggettabili a IRPEF, traendo argomento dalla circolare INPS n. 38 del 28.02.1996 e dalla circolare INPDAP n. 62 del 30.11.1995.

La Corte ha respinto tale assunto. La lettera della norma fa riferimento a tutti i redditi del titolare del trattamento, senza limitazione al solo reddito imponibile ai fini IRPEF. Ne consegue che i redditi catastali, pur non assoggettati a IRPEF in quanto soggetti a IMU in via sostitutiva, devono essere computati tra i redditi complessivi ai fini del cumulo (Sez. Lazio n. 149/2020; Sez. Liguria n. 82/2019 e n. 1/2023; Sez. Abruzzo n. 98/2023).

Il Collegio ha inoltre ribadito che le circolari amministrative non hanno valore normativo e che quella invocata dal ricorrente è stata adottata prima dell’introduzione dell’IMU. Quanto alla ratio della disciplina, la Corte ha richiamato l’insegnamento della Corte costituzionale n. 162/2022, che ha dichiarato illegittimo il comma 41 nella parte in cui non prevede che la decurtazione effettiva non possa operarsi in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Da tale principio la Corte ha tratto la conferma che nessuna differenza può operarsi in base alla diversa tipologia di reddito o al diverso regime impositivo.

Assorbite le singole specificazioni quantitative per ciascun anno, il ricorso è stato respinto. Le spese, liquidate in € 500, sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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