Coefficiente 2,44% per pensione mista militari cessati entro 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 83 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità complessiva, ma con anzianità inferiore ai diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va determinata applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento, e non l’aliquota fissa del 44 per cento rapportata a quindici o a venti anni. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non opera in forma generalizzata: la soglia dei diciotto anni maturati al 31 dicembre 1995 individua la linea di discrimine tra sistema retributivo e sistema contributivo. Il coefficiente del 2,44 per cento si ottiene ponendo a numeratore l’aliquota del 44 per cento e a denominatore la soglia di diciassette anni e trecentosessantaquattro giorni.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, si era arruolato nel 1984 ed era cessato dal servizio nel 2019 con diritto al trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto. L’INPS aveva liquidato la pensione applicando alla quota retributiva l’aliquota prevista per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, e non quella stabilita per il personale militare dall’art. 54 del medesimo T.U.

Dopo la formale diffida rimasta senza riscontro, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo dall’originaria decorrenza, con l’attribuzione dell’aliquota del 44 per cento della base pensionabile e dell’aumento dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente vantava tredici anni e nove mesi di servizio utile. L’INPS, regolarmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La questione concerne l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale militare titolare di pensione liquidata con il sistema misto, cessato con oltre venti anni di servizio ma con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995.

Il giudice richiama i due interventi nomofilattici intervenuti nelle more del giudizio. Le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM hanno escluso che l’aliquota fissa del 44 per cento sia applicabile in forma generalizzata, riconoscendola soltanto a chi, pur lasciando il servizio con oltre venti anni complessivi, vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai diciotto anni.

Dal combinato disposto degli artt. 52 e 54 le Sezioni Riunite hanno ricavato la soglia dei diciotto anni quale discrimine tra sistema retributivo e contributivo. L’aliquota del 44 per cento non va rapportata ai quindici o ai venti anni, con i coefficienti del 2,93 o del 2,20 per cento, bensì ai diciotto anni: ponendo a denominatore diciassette anni e trecentosessantaquattro giorni e a numeratore il 44 per cento, si ottiene il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

La sentenza n. 12/2021/QM ha esteso il beneficio anche a chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni, sicché per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 la distinzione tra soglia dei quindici e dei diciotto anni non assume più rilievo. L’unico coefficiente applicabile al personale militare cessato con anzianità inferiore ai diciotto anni è dunque quello del 2,44 per cento.

Il ricorrente, che al 31 dicembre 1995 vantava tredici anni e nove mesi, ha diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante il coefficiente del 2,44 per cento per ciascuno degli anni maturati fino a quella data, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento e gli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c.. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali, composte solo dalla pronuncia nomofilattica sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *