Notifica dell’ordine di ripristino al responsabile e opere abusive su area vincolata (Cons. Stato n. 2864 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di ripristino dell’ordine abusivo va rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, ma l’omessa notifica a uno dei due soggetti non configura un’invalidità del provvedimento: determina un’inefficacia relativa nei confronti del destinatario pretermesso, che potrà impugnarlo una volta ricevutane formale comunicazione. Il giudice amministrativo non incorre in ultrapetizione quando, chiamato a valutare la legittimità dell’ordine adottato in pendenza di istanza di condono, si limiti a rilevare in via incidentale che le opere sanzionate sono diverse da quelle oggetto della sanatoria. Il muro di contenimento di notevoli dimensioni e il patio con copertura stabilmente infisso al suolo, modificando la sagoma del fabbricato e incidendo su un contesto plurivincolato, richiedono il permesso di costruire e non rientrano nell’edilizia libera.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha emesso nei confronti della parte appellante, responsabile dell’abuso ma non più proprietaria del bene ceduto nel 2015, una disposizione dirigenziale di ripristino ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001. L’atto contestava la realizzazione di un ampliamento di trenta metri quadrati, di un muro di contenimento in pietre di tufo e di un patio in legno con copertura in plexiglass. L’immobile ricade in zona A del P.R.G. e in area gravata da vincoli paesaggistici e archeologici.
La parte ha impugnato l’ordinanza e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, che ha rigettato il ricorso. Ha quindi proposto appello, deducendo l’ultrapetizione della sentenza in ordine all’istanza di condono, l’illegittimità dell’ordine per mancata notifica al proprietario e il travisamento dei presupposti quanto alla qualificazione delle opere. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto per irrilevanza. Anche ammesso che il primo giudice si sia pronunciato su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, in violazione dell’art. 34, comma 2, del c.p.a., tale circostanza non produrrebbe alcun effetto lesivo nella sfera giuridica dell’appellante. L’affermazione sulla probabile inaccoglibilità del condono è del resto incidentale e risponde a una precisa obiezione sollevata dall’allora ricorrente; il divieto di ultrapetizione sarebbe violato solo se il giudice avesse rigettato la domanda di sanatoria, non se si è limitato a segnalare una ragione di diniego.
Il secondo motivo è infondato sotto un duplice profilo. Anzitutto difetta la legittimazione dell’appellante a dolersi dell’omessa notifica al proprietario, perché a lamentarsi potrebbe essere solo quest’ultimo. Nel merito, dall’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 non si ricava che la mancata notifica a uno dei destinatari configuri un’invalidità: secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, VI, n. 1810 del 27 marzo 2012), l’omissione dell’adempimento partecipativo determina un’inefficacia relativa. Il proprietario pretermesso potrà insorgere una volta ricevuta la formale comunicazione, senza che ciò renda illegittimo il provvedimento.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il muro di contenimento in tufo, di quarantasei metri lineari per tre metri e mezzo di altezza media, costituisce una struttura fortemente impattante, collocata in un’area soggetta a molteplici protezioni: perimetro archeologico, vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, Piano Territoriale Paesistico Posillipo in zona di protezione integrale e area di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico. Tali caratteristiche rendevano necessario il permesso di costruire, mai richiesto.
Quanto al patio, le dimensioni non esigue, la base in calcestruzzo e il stabile ancoraggio al suolo ne escludono l’inquadramento nell’edilizia libera: esso ha creato nuove superfici e modificato la sagoma del fabbricato. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la tettoia integra nuova costruzione quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo (Cons. Stato, Sez. II, n. 9752 del 10 dicembre 2025). L’appello è dunque rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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