Porto di pistola: diniego a doppia motivazione e onere di contestazione (Cons. Stato n. 2859 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del porto di pistola per difesa personale può fondarsi su un duplice ordine di valutazioni: la sussistenza del dimostrato bisogno di circolare armati, ex art. 42 r.d. n. 773 del 1931, e la buona condotta del richiedente, ex art. 43 del medesimo testo unico. Il presupposto del dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività svolta, dalla pluralità di interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro, ma deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo. Investito dell’impugnazione di un diniego sorretto da una doppia motivazione, il ricorrente ha l’onere di contestare specificamente ciascuno dei profili addotti. La mancata contestazione di uno di essi rende sufficiente, ai fini del rigetto, la sola motivazione non censurata. Il divieto di nuove censure in appello preclude di colmare in secondo grado la carenza deduttiva del ricorso introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rilascio del porto di pistola per difesa personale. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 26 giugno 2017, dopo aver formulato la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il diniego si fondava su due ragioni: la mancata indicazione di episodi concreti e recenti idonei a evidenziare situazioni di rischio per l’incolumità personale; l’esistenza di pendenze e pregiudizi penali incidenti sui requisiti di affidabilità.

Il TAR Lazio, Sezione Prima, con sentenza n. 8640 del 5 maggio 2025, aveva respinto il ricorso. Il primo giudice aveva rilevato che, a fronte di un diniego motivato su entrambi i fronti, il ricorrente non aveva formulato alcuna specifica doglianza sul primo profilo, ritenendo ciò già sufficiente per il rigetto, pur esaminando nel merito le censure sulla moralità. Proposto appello, la causa giungeva alla decisione del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura del provvedimento impugnato, qualificandolo come espressione di un duplice ordito motivazionale. Da un lato il requisito del “dimostrato bisogno” ex art. 42 T.U.L.P.S.; dall’altro la dimostrazione della “buona condotta” ex art. 43. Il diniego aveva valorizzato sia la mancata indicazione di episodi concreti e recenti di rischio, nonostante la richiesta di integrazione, sia gli elementi pregiudizievoli risultanti dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

La Corte rileva che le censure del ricorso introduttivo si concentravano esclusivamente sul secondo tema motivazionale. Su questo punto richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamando la sentenza di questa Sezione 6 giugno 2024, n. 5072: il presupposto del dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività o professione, né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali, né dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro; deve invece fondarsi su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene corretta la lettura del TAR: la mancata corrispondenza per difetto tra l’apparato argomentativo del gravame e quello giustificativo del provvedimento, con le relative ricadute processuali, era stata ben evidenziata dal primo giudice. La motivazione relativa al dimostrato bisogno, non specificamente contestata, è di per sé idonea a sorreggere il diniego.

Il Collegio esclude poi che la carenza del ricorso introduttivo possa essere colmata in appello, operando il divieto di formulazione di nuove censure in secondo grado. Le affermazioni dell’appello circa presunte aggressioni, minacce e tentativi di estorsione subiti dal ricorrente sono giudicate generiche e, soprattutto, relative a fatti scollegati dalle ragioni poste a base della richiesta di porto d’armi. Esse risultano inoltre del tutto innovative rispetto all’ambito delle censure originarie, insieme ai documenti su cui si fondano, consistenti in semplici articoli di stampa.

L’appello è pertanto respinto. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata esime il Collegio da ogni pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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