Il diniego del visto per rischio migratorio è legittimo e va motivato (TAR Lazio n. 3259 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato può essere legittimamente fondato sul rischio migratorio, cioè sul pericolo che il richiedente non faccia rientro nel Paese di provenienza alla scadenza del titolo. L’art. 21 e l’art. 14 del Codice europeo dei visti impongono all’ufficio consolare di verificare l’assenza di rischio di immigrazione illegale e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri. Il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 attribuisce alla rappresentanza diplomatico-consolare il giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla veridicità della documentazione, con particolare rilievo del colloquio. La valutazione del rischio migratorio è espressione di ampio apprezzamento discrezionale, sindacabile solo ab externo sotto il profilo della logica e della ragionevolezza. È ragionevole il diniego motivato sull’inconsapevolezza del richiedente circa le condizioni concrete dell’attività lavorativa da svolgere in Italia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, dopo aver ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il nulla osta al lavoro subordinato, chiedeva all’Ambasciata italiana all’estero il corrispondente visto di ingresso. L’Ambasciata respingeva l’istanza con provvedimento del 22 agosto 2022, motivato sul rilievo di una insufficiente conoscenza delle condizioni di lavoro in Italia.

Il richiedente impugnava il diniego davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sostenendo che la motivazione non troverebbe riscontro nel D.P.R. n. 394/1999. Le Amministrazioni resistevano nel merito ed eccepivano la nullità della procura rilasciata all’estero e priva di legalizzazione. Il ricorrente provvedeva poi alla legalizzazione e rinunciava alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale. La procura rilasciata all’estero in difetto di legalizzazione integra una nullità sanabile: il deposito della procura legalizzata dall’Ambasciata italiana, avvenuto nel termine concesso in camera di consiglio, ha sanato il vizio con effetto retroattivo. Il ricorso è dunque scrutinabile nel merito. Sul punto il TAR richiama propri precedenti conformi.

Passando al merito, il Tribunale osserva che il diniego di visto può essere legittimamente adottato quando l’Amministrazione ravvisi un rischio migratorio in capo allo straniero. La fattispecie trova fondamento nella normativa interna e comunitaria: l’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999 e la disciplina consolare richiamata.

Il Collegio valorizza il quadro sovranazionale. L’art. 21 del Codice europeo dei visti impone di verificare che il richiedente non presenti un rischio di immigrazione illegale né un rischio per la sicurezza. L’art. 14, lett. d), richiede informazioni idonee a valutare l’intenzione di lasciare il territorio prima della scadenza del visto. Il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 affida alla rappresentanza diplomatico-consolare la valutazione sulla veridicità delle dichiarazioni e sull’affidabilità della documentazione, attribuendo rilievo al colloquio.

Da qui la regola: l’Amministrazione è tenuta a escludere il rilascio del visto quando ravvisi dubbi sull’effettivo scopo del viaggio, inattendibilità delle dichiarazioni o assenza di garanzie sull’uscita alla scadenza. La discrezionalità resta ampia ma sindacabile ab externo sotto il profilo della logica e della ragionevolezza. Nel caso concreto, il giudizio di rischio migratorio fondato sull’inconsapevolezza del richiedente circa l’attività lavorativa da svolgere appare ragionevole e idoneo a rendere edotto l’interessato delle ragioni del rigetto.

Il ricorso, infondato, è respinto. Le spese sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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