Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2491 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’esecuzione tardiva del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione della domanda. L’adempimento sopravvenuto non esclude tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, che vanno poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. ottemperato solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria; la liquidazione deve essere calibrata sull’impegno effettivamente richiesto al difensore, riducendosi l’importo nelle controversie seriali che non comportano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 577/2025, pubblicata il 12 giugno 2025, con la quale era stato accertato il diritto di fruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo complessivo di euro 1.000,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere all’accredito delle somme dovute. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato di aver proceduto all’esecuzione, sia pure tardivamente, accreditando le somme sulla Carta del docente; la parte ricorrente ha insistito tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, alla luce della nota depositata dalla parte ricorrente, doveva darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando ormai conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, ancorché tardivo, aveva infatti integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo non più necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che la P.A. aveva ottemperato al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa. Tale circostanza ha giustificato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale ha tuttavia contenuto la liquidazione in misura ridotta, tenendo conto dell’impegno assai limitato richiesto al difensore, trattandosi di causa seriale avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente, che non comporta nei singoli procedimenti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sul punto, il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e la giurisprudenza ivi richiamata, con riguardo all’entità delle somme da liquidare.
In dispositivo, il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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