Giurisdizione ordinaria sulle selezioni del personale delle società in house (Cass. Sez. Un. n. 18749 del 03.07.2023)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi indette dalle società a controllo pubblico, ivi incluse le società in house, non sono equiparabili al pubblico concorso e restano soggette alla disciplina del lavoro nell’impresa, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie. La natura privatistica della selezione non è esclusa dalla circostanza che la società, nell’avviso, abbia utilizzato una terminologia evocativa del concorso pubblico. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche se proposto dalla parte che ha già incardinato il giudizio di merito, purché sussista un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito, che nella specie discende dall’equivocità del bando.

Il Fatto

Una società a partecipazione pubblica in house, operante nel servizio idrico integrato, aveva bandito una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale. All’esito della valutazione dei curricula e del colloquio orale, l’Assemblea dei soci aveva individuato il candidato ritenuto più idoneo. Il candidato non prescelto impugnava la scelta dinanzi al TAR, deducendo la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e del bando di selezione. Prima della definizione del giudizio di merito, lo stesso ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire se la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente esaminato l’ammissibilità del regolamento, rilevando che la proposizione da parte di chi ha già adito il giudice di merito è consentita solo in presenza di un interesse concreto e attuale a ottenere una definizione irretrattabile della questione. Tale interesse sussiste quando vi siano elementi di fatto o di diritto che facciano ragionevolmente dubitare della giurisdizione del giudice adito. Nella specie, l’equivocità dell’avviso, che ripetutamente qualificava la procedura come “concorso”, integrava il ragionevole dubbio richiesto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, segnato dal passaggio dall’art. 18 del d.l. n. 112/2008 al d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Il T.U. ha previsto, all’art. 19, l’applicazione delle disposizioni sul lavoro nell’impresa ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, imponendo al contempo criteri di reclutamento rispettosi dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.

Tali procedure, pur doverose, non trasformano la selezione in un concorso pubblico, ma configurano un procedimento c.d. “paraconcorsuale”. Le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio costante orientamento, per cui la partecipazione pubblica non muta la natura privatistica della società, e hanno valorizzato l’espressa previsione dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, che riserva alla giurisdizione ordinaria la validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento. La terminologia utilizzata nel bando è pertanto irrilevante.

La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti sono state rimesse anche per le spese del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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