La notifica dell’appello fa decorrere il termine breve anche per il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. civ. Sez. 2 n. 6427 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di impugnazione, anche se successivamente rinunciato, equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando salva la sospensione del termine solo nei casi previsti dalla legge. Tale equiparazione opera anche nei confronti del notificante, il quale, per poter proporre impugnazione, deve aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento in un momento che non può essere successivo alla data della notificazione. Di conseguenza, la proposizione dell’appello, ancorché rinunciato, determina il decorso del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. anche per il successivo ricorso ex art. 111 Cost., la cui notificazione oltre i sessanta giorni dalla data dell’atto di appello è inammissibile.
Il Fatto
In un giudizio di responsabilità medica, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, il cui esito era stato sfavorevole all’attore. L’onorario dei consulenti era stato liquidato a vacazioni e raddoppiato ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 115/2002. L’attore aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione, rigettata dal Tribunale, e quindi appello, cui aveva poi rinunciato, con estinzione del giudizio di merito. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., deducendo la violazione delle norme in materia di liquidazione dei compensi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato era stato pubblicato il 16.12.2018 e comunicato il 19.12.2018, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 17.06.2019. Tuttavia, prima della proposizione del ricorso, l’interessato aveva notificato alle controparti un atto di appello in data 18.01.2019, cui era seguita la rinuncia.
La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui la notificazione dell’impugnazione equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sia per il notificante che per il destinatario. Ha precisato che tale valenza di conoscenza legale è stata negata solo con riguardo alla posizione del destinatario, ma non a quella del notificante, che non può non aver avuto conoscenza del provvedimento.
Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto che la notifica dell’appello del 18.01.2019 avesse fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, notificato il 17.06.2019, era tardivo e pertanto inammissibile. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite.
La Corte ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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