Improcedibile il ricorso privo della copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 27565 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito, insieme con il ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta, è prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma secondo, num. 2), cod. proc. civ. La prescrizione è finalizzata a consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal deposito, l’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso impegna il ricorrente a subirne le conseguenze e lo onera del deposito della copia munita di relata. L’inosservanza non è sanzionata quando la copia sia prodotta da altro contraddittore o quando dal ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione delle parti intimate con difese nel merito.

Il Fatto

I proprietari di un’unità immobiliare in un edificio condominiale convennero in giudizio i titolari di altra unità per ottenere la condanna a eliminare opere realizzate in violazione delle norme in materia di distanze, luci e vedute, già accertata in un separato giudizio nunciatorio, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di Latina accolse la domanda e la Corte d’appello di Roma respinse il gravame, ritenendo la violazione delle distanze invocabile anche nei rapporti tra privati e non derogabile per finalità di abbattimento delle barriere architettoniche.

I convenuti ricorrono per cassazione con cinque motivi. Il Consigliere delegato formula proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nel senso dell’improcedibilità del ricorso; i ricorrenti depositano istanza di decisione e la causa è fissata in adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il rilievo di improcedibilità fondato sull’art. 369, comma secondo, num. 2), cod. proc. civ. La norma impone il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, e ciò per consentire al Collegio di verificare che la data di notificazione affermata dal ricorrente corrisponda al vero e che la notificazione del ricorso alla parte intimata sia stata tempestiva.

I ricorrenti, pur avendo attestato nell’epigrafe del ricorso che la sentenza d’appello era stata loro notificata, hanno prodotto una copia priva della relata. Il Collegio richiama il principio secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce fatto processuale che manifesta l’autoresponsabilità della parte e la onera del deposito nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. (Cass. sez. U. n. 21349 del 2022). Il tenore letterale della disposizione non consente di distinguere tra deposito della sentenza e deposito della relata, ed è inequivoco quanto agli effetti dell’inosservanza.

La Corte individua poi le due ipotesi in cui l’omissione non produce l’improcedibilità: quando la copia sia prodotta da altro contraddittore (Cass. n. 4370 del 2019), così da non dar luogo a un ingiustificato diniego di accesso al giudizio, ovvero quando dal ricorso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione (Cass. n. 11386 del 2019), poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo della prescrizione.

Nel caso concreto nessuna delle due ipotesi ricorre. La sentenza impugnata non è stata prodotta da alcuno dei controricorrenti e il ricorso è stato notificato il 18 aprile 2025, dopo il decorso dei sessanta giorni dalla pubblicazione avvenuta il 10 febbraio 2025. La Corte precisa che il termine cui aver riguardo è quello della pubblicazione e non quello, successivo, della notificazione, come erroneamente indicato nella proposta di definizione accelerata.

Il Collegio ribadisce che l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla resistenza delle parti intimate con difese nel merito (Cass. n. 17014 del 2024), poiché presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e all’importo dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., oltre alla somma in favore della cassa delle ammende ai sensi del comma quarto, e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Tutte le 559 sentenze sull'art. 325 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *