Giustificazioni anticipate dei costi della manodopera escluse dal soccorso istruttorio (TAR Lombardia n. 3682 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara può imporre la produzione, nell’offerta economica, di una relazione esplicativa che dimostri che il ribasso dei costi della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, e la sua omissione legittima l’esclusione. Le giustificazioni anticipate non costituiscono un semplice allegato, ma parte integrante dell’offerta economica. Da ciò deriva che non è ammesso il soccorso istruttorio, posto che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 esclude l’integrazione documentale per gli atti che compongono l’offerta tecnica e quella economica. Non è configurabile neppure il soccorso procedimentale quando la dichiarazione allegata sia assolutamente generica e non consenta di ricostruire la volontà effettiva del concorrente.
Il Fatto
Una società partecipava alla procedura ristretta indetta da un gestore aeroportuale per l’affidamento di due accordi quadro relativi a lavori di manutenzione straordinaria su infrastrutture aeroportuali. La stazione appaltante la escludeva, rilevando che l’offerta economica non conteneva la relazione esplicativa prevista dalla lettera di invito per giustificare il ribasso dei costi della manodopera rispetto ai valori stimati.
La concorrente impugnava l’esclusione, la conferma in autotutela e, con motivi aggiunti, i verbali di gara e le aggiudicazioni, lamentando la violazione dei principi del favor partecipationis, di proporzionalità e di buon andamento, e sostenendo che la carenza fosse sanabile mediante richiesta di chiarimenti. La controinteressata prima classificata proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando i punteggi tecnici attribuiti all’offerente escluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata impugnazione del bando, osserva che la ricorrente non ha contestato la legittimità della legge di gara, ma la sua presunta violazione: non sussiste quindi alcun onere di impugnativa della lex specialis. Quanto alla mancata notificazione ai controinteressati, rileva che l’aggiudicazione del 30.4.2024 è stata comunicata solo successivamente e che la presenza della proposta di aggiudicazione sulla piattaforma e-procurement non integra la piena conoscenza dell’atto definitivo.
Nel merito, il Collegio esamina l’art. V.3 della lettera di invito, che, in applicazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, esclude il ribasso dei costi della manodopera e consente al concorrente di dimostrare che il minor importo complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, mediante apposita relazione esplicativa da allegare all’offerta economica. La dichiarazione prodotta dalla ricorrente si limita a richiamare l’impiego di manodopera specializzata e di attrezzature di ultima generazione, senza alcun supporto dimostrativo: essa presenta profili di assoluta genericità e non è idonea a esplicitare le ragioni del ribasso.
Il Collegio aderisce all’orientamento del giudice amministrativo d’appello (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 6229 del 2023) secondo cui l’offerta economica non si riduce all’importo monetario, ma comprende gli ulteriori elementi che ne sorreggono il profilo economico. Nella stessa direzione è richiamata l’ordinanza cautelare del Cons. Stato n. 3031 del 2024, resa nel medesimo giudizio. Le giustificazioni anticipate fanno dunque parte dell’offerta, come del resto ammesso dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2001, cause C-285/99 e C-286/99), che non ostacola un obbligo di giustificazione preliminare.
Da questa qualificazione discende l’esito sul soccorso istruttorio: l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, nel consentire alla stazione appaltante di sanare omissioni e irregolarità documentali, esclude espressamente la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica. Poiché le giustificazioni preliminari appartengono a tale ultima categoria, la loro mancanza non è emendabile. Il soccorso procedimentale resta parimenti escluso, non versandosi in ipotesi di errore manifesto emendabile sulla base di altri elementi dell’offerta. I ricorsi vanno pertanto respinti, con assorbimento del ricorso incidentale, e le spese sono compensate in ragione del diverso esito della fase cautelare.
Nota della Redazione
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