Esame avvocato: ammessa la ricorrezione dell’elaborato scritto in sede cautelare (TAR Lombardia n. 804 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di abilitazione professionale, la tutela cautelare può essere concessa quando le censure appaiano supportate da sufficienti elementi di fumus, contestando l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica sotto il profilo della ragionevolezza e dell’attendibilità delle operazioni tecniche. Il sindacato giurisdizionale non attiene al merito valutativo ma è praticabile in forma non solo estrinseca ma anche intrinseca, non sostitutiva, in funzione dell’effettività della tutela. In tale contesto, il giudice amministrativo può disporre la ricorrezione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, con trasmissione in forma anonima, quale misura funzionale a garantire l’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025 nel Distretto di Milano, veniva esclusa dalle prove orali in seguito al giudizio numerico espresso dalla Commissione n. 5 presso la Corte d’Appello di Napoli sull’elaborato scritto di diritto penale. Il provvedimento di non ammissione veniva comunicato a mezzo PEC in data 31/03/2026.
La ricorrente impugnava il provvedimento e i verbali presupposti, contestando l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica e chiedendo una nuova e motivata correzione dell’elaborato, oltre all’accertamento del diritto alla prosecuzione dell’iter esaminativo. La domanda cautelare veniva presentata in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare ai fini della ricorrezione dell’elaborato. In base alla documentazione prodotta in giudizio, le censure volte a contestare l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione risultavano supportate da sufficienti elementi di fumus, in termini di ragionevolezza e attendibilità delle operazioni tecniche, quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.
Il Collegio ha precisato che tale sindacato non attiene al merito delle valutazioni rese dalla Commissione, ma è coerente con i consolidati principi giurisprudenziali che ammettono un vaglio giurisdizionale non solo estrinseco ma anche intrinseco, seppure non di natura sostitutiva, comunque funzionale all’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha disposto che l’Amministrazione provveda ad una nuova correzione dell’elaborato, ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata nella Corte d’Appello di Milano come competente per la prosecuzione dell’esame in caso di valutazione utile, previa eventuale riconvocazione.
Il Ministero è tenuto a trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, affinché venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione. In caso di esito positivo, la Commissione per Milano dovrà procedere alla prosecuzione dell’esame.
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora in considerazione della pendenza dell’esame, e ha fissato per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2027.
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Nota della Redazione
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