Costo manodopera calcolato su ore effettive e non contrattuali, offerta inaffidabile (TAR Lombardia n. 3683 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il costo della manodopera, ai fini della verifica di sostenibilità dell’offerta economica, si determina moltiplicando il costo orario medio per il monte ore contrattuale offerto in gara, e non per le ore effettive o teoriche. Il monte ore effettivo, inferiore a quello contrattuale, può operare come divisore per calcolare il costo orario medio, ma non come moltiplicatore. L’offerente che ometta di computare le ore necessarie alle sostituzioni per ferie, festività e malattie presenta un costo del personale sottostimato e un’offerta economicamente inaffidabile. La stazione appaltante deve disporre l’esclusione ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016. Il giudizio di congruità che non rilevi tale vizio è illegittimo per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

Il Fatto

La Fondazione resistente indice una procedura aperta multi lotto per servizi di trasporto sanitario, di materiale biologico e di salme. Per il Lotto 1 l’importo biennale è di € 4.100.000, con punteggio tecnico 70 ed economico 30. Alla gara partecipano quattro operatori, tra cui la ricorrente e la controinteressata.

All’esito delle valutazioni, la controinteressata risulta prima con 99,50 punti, la ricorrente seconda con 97,57. Il verbale di verifica dell’anomalia del 7 maggio 2024 ritiene congrua l’offerta. La ricorrente impugna l’aggiudicazione, deducendo la sottostima del costo del personale e il deficit istruttorio del giudizio di anomalia. La stazione appaltante e la controinteressata eccepiscono inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul carattere globale del giudizio di anomalia, che resta insindacabile salvo abnormità o manifesta illogicità o errori di fatto. L’analisi delle singole voci di costo è ammessa, perché serve a maturare il convincimento sulla complessiva attendibilità dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 911/2021).

Il nodo è la costruzione del costo del personale operativo. Nel progetto tecnico la controinteressata dichiara 50 unità, un monte orario contrattuale di 98.800 ore e 1.548 ore medie per lavoratore. Nelle giustificazioni indica per il personale operativo € 1.554.621 annui. Il Tribunale ricostruisce il calcolo: 1.548 ore per 50 lavoratori danno 77.400 ore, moltiplicate per il costo orario medio di € 20,08554426 (livello C1, CCNL Cooperative Sociali).

Manca, in questo passaggio, il moltiplicatore delle 98.800 ore contrattuali. Il Collegio richiama il criterio consolidato: il monte ore contrattuale esprime l’obbligazione dell’appaltatore verso la stazione appaltante, il monte ore teorico quella del lavoratore verso il datore, il monte ore effettivo opera come divisore per determinare un costo orario più elevato, idoneo a coprire le sostituzioni (Cons. Stato, sez. VII, n. 8265/2024). Solo il monte ore contrattuale esprime il tempo reale cui l’offerente si è impegnato.

Applicando tale regola, il costo indicato risulta sottostimato e l’offerta economicamente insostenibile. La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del disciplinare. Il giudizio di congruità è quindi illegittimo per difetto di istruttoria e irragionevolezza.

Il ricorso è accolto e il decreto di aggiudicazione n. 1589 del 17 maggio 2024 è annullato, insieme ai verbali di gara e al verbale di verifica dell’anomalia. Le spese seguono la soccombenza verso la Fondazione, liquidate in € 3.000, e sono compensate con la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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