Giustificazioni integrative tardive ammesse e obbligo di verifica dell’equivalenza dei CCNL (TAR Puglia n. 618 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, il termine assegnato dalla stazione appaltante per la presentazione delle spiegazioni sul prezzo e sui costi ha natura ordinatoria, salvo espressa previsione contraria nella lex specialis: solo il secondo termine, concesso dal R.U.P. dopo l’esame delle giustificazioni ritenute insufficienti, è perentorio. L’operatore economico può quindi integrare motu proprio le giustificazioni prima che si formi il giudizio di congruità, senza che ciò comporti esclusione, non prevista né sanzionata dalle disposizioni di gara. Qualora l’offerente si avvalga della facoltà di indicare un CCNL diverso da quello della stazione appaltante, questa deve acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele prima dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023; l’omessa verifica rende illegittimo il provvedimento di aggiudicazione.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Gallipoli, Ente capofila dell’ARO LE/11, per l’affidamento del servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti ingombranti, ha impugnato la determina di aggiudicazione in favore della controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro.
Con il primo motivo ha dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria per non aver fornito giustificazioni adeguate entro il termine indicato come perentorio nella richiesta del R.U.P. Con il secondo ha contestato l’indicazione generica del CCNL applicato e l’assenza della dichiarazione e della verifica di equivalenza delle tutele rispetto al contratto indicato dal disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo muovendo dal dato testuale dell’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e della disciplina di gara. Da tali disposizioni non emerge alcuna sanzione espulsiva immediata per il mancato rispetto del termine assegnato per le spiegazioni: esso si configura, in via generale e salvo diversa previsione degli atti indittivi, come termine ordinatorio. La natura perentoria è riservata dalla lex specialis al secondo termine, quello concesso dal R.U.P. dopo aver valutato le giustificazioni come insufficienti.
Nel caso concreto l’aggiudicataria ha risposto entro il primo termine e ha poi integrato motu proprio le giustificazioni sul costo della manodopera. La facoltà non è vietata dalle norme di gara e risponde al principio del contraddittorio procedimentale, valorizzato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1969 del 2019 e Cons. Stato n. 9214 del 2024): l’esclusione automatica rischierebbe di comprimere la concorrenza.
Il secondo motivo è invece fondato. Non sussiste indeterminatezza sul contratto applicato, avendo la controinteressata precisato in sede di giustificazioni di applicare il CCNL Commercio Terziario. Tuttavia, essendosi avvalsa della facoltà dell’art. 11, comma 3, di indicare un CCNL diverso, la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza, anche con le modalità dell’art. 110, come impone il comma 4.
Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, n. 296 del 2025, secondo cui la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative precede necessariamente l’aggiudicazione. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 e dall’Allegato I.01.6, pur non operanti ratione temporis, confermano il carattere obbligatorio di tale verifica. Il sindacato sulla effettiva carenza di equivalenza è precluso al giudice ex art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di potere amministrativo non ancora esercitato.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini esposti, con annullamento dell’aggiudicazione e condanna delle parti resistenti alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.