Prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS con i sei scatti (TAR Campania n. 2853 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte convenuta ne alleghi il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del suo momento iniziale. Una volta sollevata, la relativa questione è devoluta al giudice, che può valutare d’ufficio, sugli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del dies a quo. A fronte dell’eccezione, però, incombe sul creditore l’onere di allegare e provare i fatti che ne paralizzano l’efficacia, fornendo elementi idonei e di regola documentali: non bastano generiche affermazioni di aver interrotto la prescrizione con atti stragiudiziali. Nel giudizio di riliquidazione del trattamento di fine servizio, il giudice non può sopperire d’ufficio alla carenza probatoria dell’attore, in ossequio al principio dispositivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e aver prestato 35 anni di servizio. Nel percepire il trattamento di fine servizio dall’INPS ha lamentato che l’Istituto non gli abbia riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Campania per l’annullamento degli atti di calcolo e per l’accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare la decadenza e, comunque, la prescrizione del credito, chiedendo nel merito la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso accogliendo l’eccezione di prescrizione. Ha anzitutto disatteso l’eccezione di decadenza, ribadendo che l’inosservanza del termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Nel merito della prescrizione, il TAR ha richiamato l’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, secondo cui il termine per le azioni di riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto che interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. L’applicazione di tale principio al caso concreto è stata però preclusa dalla condotta processuale del ricorrente.
Il Collegio ha ricordato che la prescrizione è un’eccezione in senso stretto che, una volta sollevata, impone all’attore di provare i fatti che ne paralizzano l’efficacia. Era dunque onere del ricorrente indicare una diversa e successiva decorrenza del termine, offrendo elementi come la data di ricezione del prospetto di liquidazione o la data di corresponsione dell’ultima rata del TFS. Dagli atti è emerso invece che il ricorrente si è limitato ad allegare, ma non a provare, l’interruzione della prescrizione per effetto di atti stragiudiziali.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova dell’interruzione deve essere idonea, di regola documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni (TAR Lombardia – Milano n. 2664/2022), e ha osservato che l’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità. La data di un pagamento ricevuto, ha aggiunto, è certamente nella disponibilità del creditore.
Nessun rilievo è stato dato all’eventuale erronea individuazione del dies a quo nell’eccezione, poiché l’eccezione validamente proposta devolve l’intera fattispecie al giudice, che può valutare d’ufficio il regime prescrizionale (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 23352 del 16.08.2025). In assenza di elementi probatori, il Collegio si è basato sulle uniche date certe in atti. Essendo il ricorso notificato il 16 aprile 2024 e il ricorrente cessato dal servizio nel maggio 2012, il diritto è stato ritenuto estinto per prescrizione. Le spese di lite sono state compensate.
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