Diniego di chiosco su suolo pubblico vincolato dalla tutela del bene monumentale (TAR Sicilia n. 3556 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione per l’installazione di un chiosco su suolo pubblico situato in prossimità di un bene di pregio storico-monumentale costituisce atto vincolato, discendendo direttamente dalla norma regolamentare che vieta la collocazione in tali aree. La libertà di esercizio del commercio è subordinata dalla legge alla tutela dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e ambientali, sicché il divieto regolamentare non richiede una specifica individuazione cartografica delle zone escluse. Nei provvedimenti vincolati la mancata partecipazione procedimentale non determina alcun pregiudizio, non essendo utile l’apporto del privato all’accertamento dei presupposti di fatto. Non rilevano eventuali disparità di trattamento rispetto a provvedimenti più favorevoli illegittimamente adottati verso terzi, né può invocarsi la formazione del silenzio-assenso quando norme speciali consentano all’Amministrazione di escludere a priori l’installazione a tutela di beni culturali e paesaggistici.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune di Catania il rilascio di una concessione per l’installazione di un chiosco di bibite di dodici metri quadri su suolo pubblico, sul marciapiede di Via Etnea all’altezza della Villa Bellini. Con determina dirigenziale l’Amministrazione respingeva l’istanza, richiamando il divieto di collocazione dei chioschi in aree di pregio storico e monumentale e l’esigenza di procedere mediante evidenza pubblica ai sensi del regolamento comunale.
Il diniego giungeva dopo che il Tribunale, con precedente sentenza, aveva accertato l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e ordinato di provvedere. Il ricorrente impugnava la determina e, in via subordinata, l’art. 4, lett. a, del regolamento comunale sui chioschi, lamentando la violazione dei diritti partecipativi, l’inerzia nella programmazione, la formazione del silenzio-assenso e il carattere generico del divieto regolamentare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Il diniego si fonda sull’art. 4 del regolamento comunale, che vieta la collocazione dei chioschi all’interno delle aree di pregio storico, artistico e monumentale, delle piazze storiche o in prossimità di monumenti. Poiché l’ubicazione richiesta ricade nel centro storico — circostanza non contestata — e in prossimità della Villa Bellini, la fattispecie rientra nell’ambito applicativo della norma e il provvedimento assume natura vincolata.
Sulla natura monumentale del bene il Tribunale richiama la nota della Soprintendenza, che ha qualificato la Villa come bene monumentale ricadente in centro storico, e i principi espressi da Cons. Stato, Sez. III, n. 9674 del 2024: l’attributo di monumentale riferito a una villa di pregio ricomprende l’intero contesto in cui il complesso si inserisce, compresa l’area prospiciente, che ne costituisce un inscindibile unicum sotto il profilo percettivo e storico-tradizionale.
Respinta è anche l’impugnazione subordinata del regolamento: la norma ha carattere puntuale e immediatamente precettivo, almeno nella parte che esclude l’installazione in prossimità dei beni monumentali o nel centro storico. Nessuna violazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 né dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, poiché la libertà di commercio ivi contemplata è espressamente subordinata alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Il diniego si fonda su più ragioni ostative: il rigetto delle censure contro una di esse rende superfluo l’esame delle altre, che restano assorbite, indipendentemente dall’ordine dei motivi (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 7340 del 2024). Quanto alla partecipazione procedimentale, stante la natura vincolata dell’atto, nessun pregiudizio deriva al privato, non risultando utile il suo apporto all’accertamento dei presupposti di fatto (citata Cons. Stato, Sez. III, n. 8908 del 2024).
Il Collegio esclude infine che rilevino eventuali disparità di trattamento rispetto a provvedimenti più favorevoli adottati verso terzi in situazione analoga, e che possa invocarsi il silenzio-assenso ex art. 5 della legge regionale n. 18/1995, dovendosi escluderne la formazione quando norme speciali consentano all’Amministrazione di vietare a priori l’installazione a tutela di beni culturali e paesaggistici. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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