GPS, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul diritto all’inserimento (TAR Toscana n. 1065 del 28.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale. Se la domanda investe in via diretta un atto amministrativo generale o normativo, del quale si chiede l’annullamento, e solo da tale rimozione dipende il riconoscimento della pretesa, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Se invece la domanda è volta all’accertamento del diritto del singolo docente alla collocazione in graduatoria, sul presupposto che esso scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto che lo preclude, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il meccanismo di inclusione nelle GPS sulla base dei titoli dichiarati dall’aspirante integra un’attività di gestione del rapporto di lavoro pubblico, priva di connotati autoritativi e discrezionali. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una docente impugna le graduatorie provinciali delle supplenze relative alla Provincia di Pistoia, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito territoriale di Prato e Pistoia. La ricorrente contesta la posizione e il punteggio attribuiti in tre classi di concorso e chiede l’annullamento degli atti, oltre all’accertamento del diritto all’inserimento nella posizione corretta.

Il Ministero dell’Istruzione e gli uffici scolastici regionali si costituiscono in giudizio. La causa giunge alla decisione sull’udienza pubblica del 26 settembre 2024, con contestazione implicita della giurisdizione del giudice adito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta come questione pregiudiziale la giurisdizione, rilevando che essa va risolta alla luce del criterio del petitum sostanziale. Richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10538 del 2023 e Sezioni Unite n. 8098 del 2020, oltre all’Adunanza plenaria n. 11 del 2011, e la giurisprudenza amministrativa consolidatasi su tale impianto.

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite viene riportato dal Collegio: la giurisdizione amministrativa sussiste quando oggetto della domanda è l’annullamento dell’atto generale o normativo, dal quale soltanto dipende, in via preclusiva, il soddisfacimento della pretesa del docente. La giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda è specificamente rivolta all’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria, fondato direttamente sulla normazione primaria.

Applicando tale criterio, il Tribunale qualifica il petitum sostanziale come pretesa del singolo docente all’inserimento nella graduatoria in una determinata posizione, sulla base di requisiti interamente predeterminati dalla legge e dall’o.m. n. 60 del 10 luglio 2020. Manca, secondo il Collegio, l’effetto preclusivo derivante dall’atto generale che giustificherebbe la giurisdizione amministrativa.

Il Collegio esamina anche l’impostazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2011, secondo cui il meccanismo di inserimento in graduatoria di chi possiede determinati requisiti, senza valutazioni discrezionali, esclude l’esercizio di attività autoritativa. L’inclusione nelle GPS sulla base dei titoli dichiarati rientra nei poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico, non in un procedimento concorsuale. Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, salvi gli effetti del ricorso se riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *