Translatio iudicii e termine lungo annuale per i giudizi instaurati ante 2009 (C.G.A.R.S. n. 1066 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio soggetto a translatio iudicii ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione. Quando il giudizio originario è stato instaurato anteriormente al 4 luglio 2009, il giudicato si perfeziona secondo il termine lungo annuale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nella formulazione previgente, e non secondo il termine semestrale introdotto dalla novella. L’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso riproposto lede il diritto di difesa e impone l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa di costruzioni aveva convenuto davanti al Tribunale di Messina il Comune committente per ottenere il riconoscimento e il pagamento della revisione prezzi relativa a un appalto risalente al 1989. Il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione e la Corte d’Appello, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2020, aveva confermato il difetto.

Il ricorrente aveva quindi riproposto la domanda davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 4087/2024 aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della translatio iudicii, assumendo che il termine trimestrale decorresse dal 18 giugno 2021, data in cui, secondo il primo giudice, si era perfezionato il giudicato sulla pronuncia declinatoria. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo del dies a quo del termine di riproposizione. Il primo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, sostenendo che al giudizio originario, instaurato con citazione notificata il 22 dicembre 1998, si applicasse il termine lungo annuale e non quello semestrale.

La Corte accoglie la censura. Il giudizio era stato introdotto davanti al Tribunale di Messina prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per proporre gravame. Ne deriva che la sentenza della Corte d’Appello, pubblicata il 18 dicembre 2020 e mai notificata, è passata in giudicato il 18 dicembre 2021, con il decorso di un anno dalla pubblicazione, e non già il 18 giugno 2021 come ritenuto dal primo giudice.

Il Collegio richiama il principio della translatio iudicii elaborato dalla Cass., 17 febbraio 2017, n. 4247, che ne ha esteso l’operatività ai rapporti tra giurisdizioni diverse e alle pronunce declinatorie dei giudici di merito. Sul termine di decorrenza richiama Cass., 23 luglio 2018, n. 19501, secondo cui la domanda si finge proposta sin dall’inizio davanti al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, ferme le preclusioni e decadenze maturate.

Su questa base il ricorso di primo grado, notificato il 21 novembre 2021, risulta ricevibile, essendo stato proposto entro tre mesi dal giudicato. L’errata declaratoria di irricevibilità ha leso il diritto di difesa dell’appellante, precludendo l’esame nel merito delle censure. La Corte annulla quindi la sentenza e rinvia al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., secondo l’interpretazione dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024, assorbendo il secondo motivo e compensando le spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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