Condono edilizio in area paesaggistica: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sardegna n. 57 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, preclude la sanatoria delle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, e a prescindere dalla conformità urbanistica dell’intervento. Sono pertanto non suscettibili di sanatoria le nuove costruzioni e gli incrementi di volumetria, mentre restano condonabili i soli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il Piano territoriale paesistico costituisce atto generale: la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale ne integra la condizione di efficacia e non richiede notifica individuale ai proprietari. Il lungo tempo intercorso tra istanza di condono e diniego non radica alcun legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in località “Medau su Cramu” nel Comune di Cagliari, ha presentato nel dicembre 2004 domanda di condono edilizio per una unità abitativa di ridotte dimensioni realizzata in assenza di titolo, con opere ultimate, secondo la prospettazione, entro il febbraio 2003.
Il Comune ha respinto l’istanza rilevando che l’area ricade nel Piano territoriale paesistico “Molentargius – Monte Urpinu” e nella zona già vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, con conseguente inedificabilità e impossibilità di sanare un abuso maggiore ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e della legge regionale n. 4/2004. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il decreto assessoriale n. 7 del 1979 davanti al TAR, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso applicando il principio della ragione più liquida, che consente di prescindere dalle eccezioni in rito di tardività sollevate dal Comune e dalla Regione.
Quanto al Piano territoriale paesistico, il Tribunale esclude che gli adempimenti pubblicitari dell’art. 4 della legge n. 1497/1939 fossero dovuti: l’art. 5 della stessa legge richiede, per i piani compilati successivamente, il deposito e l’affissione presso i Comuni interessati, adempimento nella specie assolto per tre mesi a partire dall’aprile 1975. La pubblicazione sul BURAS del 16 gennaio 1979 integra la condizione di efficacia legale del piano, alla luce del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia operato dal d.P.R. n. 480/1975. Il PTP è atto generale e non richiede notifica individuale ai proprietari.
Il Collegio ritiene infondata anche la censura sull’asserita disapplicazione del piano per effetto della legge n. 431/1985 e della legge regionale n. 45/1989: il nuovo quadro normativo imponeva un adeguamento mai intervenuto, con conseguente perdurante operatività del vincolo. Nessun legittimo affidamento può inoltre fondarsi sul tempo trascorso, poiché il ritardo dell’amministrazione non è idoneo a consolidare aspettative favorevoli in capo al richiedente la sanatoria.
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma l’orientamento consolidato: nelle aree vincolate la sanatoria è ammessa solo per gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre gli abusi maggiori restano esclusi anche in presenza di vincolo relativo e di conformità urbanistica. La distinzione tra vincolo puntuale e vincolo di zona non è condivisibile, poiché gli interessi tutelati sono i medesimi.
Infine, la censura convenzionale è respinta: non esiste un diritto assoluto alla sanatoria e la disciplina, posta a tutela di valori di rango costituzionale superiore al diritto di proprietà, non viola il principio di proporzionalità. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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