Graduatoria concorsuale definitiva: onere di impugnazione e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 3381 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria definitiva di merito di una selezione pubblica, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, sostituisce a tutti gli effetti la graduatoria provvisoria precedentemente approvata e rettificata, anche quando ne prosegua l’efficacia per i candidati già collocati. Essa deve essere impugnata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, restando irrilevante che la sua diffusione sia avvenuta con la denominazione di “graduatoria definitiva di merito”. Il ricorso proposto avverso la graduatoria provvisoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’annullamento di quest’ultima non arreca più alcuna utilità al ricorrente. Le spese possono essere compensate quando la pronuncia abbia carattere meramente processuale.

Il Fatto

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria, con un’unica prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla di 70 quesiti. Il bando attribuiva +0,43 punti per risposta esatta, 0 punti per risposta mancante e -0,08 punti per risposta errata, fissando la soglia di superamento in 21/30.

La ricorrente, idonea non vincitrice nella graduatoria della Regione Lazio con il punteggio di 22,96, ha impugnato la graduatoria di merito del 13 maggio 2024, rettificata il 22 e il 24 maggio 2024, deducendo l’ambiguità di due quesiti e l’erroneità delle risposte considerate esatte, con richiesta di un punteggio aggiuntivo di +0,51. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha pubblicato, il 9 agosto 2024, una nuova graduatoria definitiva, resasi necessaria per lo scioglimento della riserva su 13 posti accantonati per le candidate ammesse alla prova asincrona. La ricorrente ha impugnato anche tale graduatoria con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per ragioni logico-sistematiche anzitutto i motivi aggiunti, ritenendoli irricevibili per tardività. La graduatoria definitiva pubblicata il 9 agosto 2024 è stata impugnata con atti notificati il 27 aprile 2025, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Non coglie nel segno la tesi della ricorrente secondo cui la rettifica non sarebbe stata pubblicata sul Portale INPA e sarebbe stata “mascherata” sul sito istituzionale. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, che consente la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet con effetti equivalenti alla Gazzetta Ufficiale. Era dunque sufficiente la pubblicazione nella sezione dedicata del sito, come avvenuto per tutte e tre le graduatorie.

La Corte osserva inoltre che già nei provvedimenti del 13 e del 24 maggio 2024 era esplicitato l’accantonamento di 13 posti e la natura provvisoria della graduatoria, destinata a essere sostituita da quella definitiva una volta sciolta la riserva. La denominazione “graduatoria definitiva di merito” non mascherava alcunché, ma chiariva la definitività dell’atto.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Lazio n. 10755/2025, resa sulla medesima procedura, secondo cui la nuova graduatoria non costituisce mera correzione di errori materiali, ma esito di una rinnovata valutazione sostanziale, con inserimento in graduatoria di un candidato prima estromesso. La graduatoria del 9 agosto 2024 avrebbe quindi dovuto essere impugnata nei termini, non potendosi considerarla atto privo di incidenza sulla posizione del singolo candidato.

Da ciò deriva che il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la graduatoria definitiva ha sostituito quella provvisoria, sicché nessuna utilità trarrebbe la ricorrente dal suo annullamento. Le spese sono compensate per il carattere meramente processuale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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