Payback dispositivi medici: atti regionali al giudice ordinario, atti statali legittimi (TAR Lazio n. 3397 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome approvano, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e i relativi importi non sono espressione di un potere autoritativo. Essi si risolvono in un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale e contabile sul quantum debeatur, interamente vincolato nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità. Ne deriva che la controversia involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Restano invece devolute al giudice amministrativo, e nel merito infondate, le censure avverso gli atti statali presupposti, poiché la disciplina del payback per il quadriennio 2015-2018 è stata ritenuta ragionevole e proporzionata.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugna davanti al TAR Lazio gli atti con cui le regioni e le province autonome hanno quantificato il payback a suo carico per gli anni 2015-2018. Con il ricorso introduttivo censura gli atti statali presupposti: i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Con plurimi motivi aggiunti estende l’impugnazione ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Deducela violazione dei principi sul legittimo affidamento e sulla non retroattività, l’illegittimità costituzionale della disciplina e l’incompatibilità con il diritto eurounitario. Nel corso del giudizio prospetta anche una questione di legittimità costituzionale sull’art. 7 del d.l. n. 95/2025, in tema di definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98/2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano; il comma 9-bis ha affidato alle regioni la definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano. Richiama la sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà.

Sul ricorso principale il TAR respinge le censure. Già dal 2015 le imprese erano consapevoli dell’esistenza del tetto di spesa nazionale, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario, e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. La fissazione del tetto regionale nel 2019 non lede l’affidamento, poiché la misura corrispondeva a quella nazionale. Il payback, inoltre, opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non rimodula i contratti, restando estraneo alle procedure di evidenza pubblica.

Sui motivi aggiunti il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione. Le regioni, con gli atti impugnati, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento né quantificarne lo scostamento: competenze riservate allo Stato. Esse si limitano a porre il superamento già certificato a carico delle aziende, secondo quote fissate ex lege. L’attività è interamente vincolata e priva di margine discrezionale, anche solo tecnico.

Ne segue l’applicazione del criterio del petitum sostanziale: a fronte di tale attività si instaura un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario, con facoltà di riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Le questioni di costituzionalità proposte nella memoria sono giudicate irrilevanti, non avendo la ricorrente provato di essersi avvalsa della definizione agevolata, e comunque non manifestamente fondate. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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