Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: nomina del commissario e rigetto delle astreintes (TAR Lombardia n. 3905 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione a una sentenza di condanna passata in giudicato e decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’integrale adempimento entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle peculiarità del debitore pubblico e dell’esiguità del credito, che renderebbe la sanzione eccessivamente afflittiva. Il compenso del commissario, se dipendente pubblico, è assorbito nello stipendio già percepito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione ed era passato in giudicato.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza sollevare contestazioni sull’an o sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, nonché l’assenza di pagamenti, anche parziali, documentati in atti. L’Amministrazione, costituitasi senza formulare deduzioni sull’andamento della procedura, non ha contestato la sussistenza del credito, con la conseguenza che il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere all’integrale pagamento. Per il caso di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, chiamato a completare l’adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario, in quanto dipendente pubblico, è stato ritenuto assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha rigettata. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, ha evidenziato che la sanzione va esclusa quando risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto con riferimento alle condizioni del debitore pubblico. Nel caso di specie, il rigetto è stato motivato con le difficoltà connesse ai vincoli di bilancio e alla finanza pubblica, ma soprattutto con l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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