Ammissione alle graduatorie AFAM: irrilevante la tipologia di corso (TAR Lombardia n. 656 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione alle graduatorie di cui agli elenchi a e b del d.p.c.m. 9 settembre 2021, per il personale docente degli Istituti superiori di studi musicali non statali, non è richiesto che il servizio sia stato prestato nello svolgimento di corsi accademici AFAM. L’art. 4, comma 4, d.p.c.m. 9 settembre 2021 richiede soltanto che il contratto sia relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore artistico-disciplinare per cui si presenta istanza. La tipologia del corso (accademico, propedeutico o libero) rileva esclusivamente sul piano del punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, e non su quello dell’ammissione. È pertanto illegittima l’esclusione disposta dalla Commissione per avere il docente svolto attività solo nell’ambito dei corsi liberi.
Il Fatto
Il Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona ha indetto, con decreto prot. n. 2209 del 16.11.2022, l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie previste dal d.p.c.m. 9 settembre 2021, utili all’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale in servizio presso l’Istituto. Il ricorrente ha presentato domanda per il settore artistico-disciplinare CODI/21 Pianoforte, per il quale era disponibile un posto.
Con verbale del 7.12.2022 la Commissione ha dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo che il docente non rientrasse nel “personale docente rientrante nell’ex Comparto AFAM” e che avesse svolto attività solo per i corsi liberi, di livello differente da quello accademico. Il decreto prot. n. 2414 del 19.12.2022 ha pubblicato la graduatoria provvisoria senza alcun candidato per quel settore. Il reclamo è stato respinto con provvedimento prot. n. 160 del 27.01.2023. Il docente ha quindi proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento degli atti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non era stato evocato in giudizio e si è costituito spontaneamente: poiché le funzioni in materia di alta formazione artistica e musicale sono riservate al Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 51-bis, comma 1, d.lgs. n. 300/1999, ne è disposta l’estromissione. L’eccezione è invece respinta con riguardo al Ministero dell’Università, competente per la procedura di inquadramento.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Commissione ha fatto discendere l’esclusione dall’art. 5 d.p.c.m. 9 settembre 2021, ma tale norma disciplina i punteggi e non i requisiti di ammissione. Le lettere e) e f) del comma 1, nel prevedere il punteggio per i contratti flessibili, non richiamano l’appartenenza all’ex comparto AFAM, a differenza di quanto previsto per i contratti a tempo indeterminato e determinato. Il Collegio sottolinea inoltre che i requisiti sono fissati dall’art. 4, comma 4, che esige solo l’attinenza del contratto al medesimo settore disciplinare.
Richiamando Cons. Stato n. 213/2024, il TAR ricorda che il legislatore non ha posto alcuna limitazione in relazione alla tipologia di corso presso cui il servizio è stato svolto. L’art. 5, comma 2, d.p.c.m. prevede anzi un coefficiente riduttivo proprio per i servizi relativi ai corsi propedeutici e di base: ciò conferma che tali corsi rilevano ai fini del punteggio, non dell’ammissibilità. Del resto, dove il legislatore ha inteso limitare i requisiti ai soli corsi accademici lo ha detto espressamente, come nell’art. 1, comma 655, legge n. 205/2017.
Il Collegio valorizza anche il parere del Ministero dell’Università prot. 3249/2022, secondo cui l’attinenza dell’incarico al settore può desumersi dal codice disciplinare, dalla descrizione dell’incarico o dal raffronto tra mansioni e declaratoria. Nel caso concreto il ricorrente ha insegnato Pianoforte nei corsi liberi e di formazione di base, disciplina attinente al CODI/21. L’esclusione è quindi illegittima. Il secondo motivo, sul difetto di motivazione, resta assorbito. Il ricorso è accolto e le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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