Ottemperanza e adeguamento catastale: penalità di mora e poteri del giudice (TAR Lombardia n. 657 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento del giudicato anche con riguardo agli obblighi accessori strumentali al risultato utile, quale l’adeguamento catastale consequenziale alla cancellazione delle trascrizioni immobiliari. L’avvenuta esecuzione in corso di causa della prestazione principale determina la improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente a quella parte. Il perdurante inadempimento dell’obbligo accessorio giustifica l’accoglimento della domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con termine perentorio per l’esecuzione. La nomina del commissario ad acta può essere differita quando la misura coercitiva pecuniaria appaia sufficiente a sollecitare l’amministrazione, restando impregiudicata la facoltà di reiterare l’istanza in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di Bonate Sopra, aveva ottenuto dal TAR l’annullamento dell’atto di acquisizione sanante adottato dalla società concessionaria ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Con successiva sentenza emessa in sede di ottemperanza, la stessa Sezione aveva condannato la società a cancellare le trascrizioni delle formalità pubblicitarie eseguite in forza dell’atto annullato, riservando la nomina di un commissario e la fissazione di una penalità di mora in caso di inadempimento.

Rimanendo la sentenza ineseguita nonostante i solleciti, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti. La società ha prodotto tardivamente l’atto di ottemperanza e la domanda di annotazione, che il ricorrente ha contestato per errori di compilazione idonei a impedire il perfezionamento della pratica. Il Collegio ha disposto un rinvio istruttorio, ordinando alle parti visure ipotecarie e catastali aggiornate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’esito dell’istruttoria: la società non ha adempiuto all’incombente documentale, mentre il ricorrente ha confermato, in udienza, la sopravvenuta carenza di interesse sulla parte della domanda relativa alla cancellazione delle trascrizioni, essendo stata infine eseguita la formalità in termini ritenuti corretti e satisfattivi. Su tale porzione la domanda è pertanto dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Residua invece l’interesse all’adeguamento catastale dei mappali, che non risulta ancora avvenuto: la società, nel compilare la nuova domanda di annotazione, ha omesso di attivare la voltura catastale dell’atto originario, lasciando le particelle ancora intestate all’ente. Il giudice qualifica l’adempimento come obbligo accessorio rispetto a quello principale di cancellazione, già riconosciuto dalla stessa amministrazione nel proprio atto di ottemperanza, e ne accerta l’inattuazione.

Per l’assolvimento dell’incombente è assegnato un termine perentorio fino al 30 settembre 2024. A decorrere dalla pubblicazione della sentenza la società corrisponderà al ricorrente, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la somma di € 30,00 al giorno fino al definitivo perfezionamento della pratica, con identica decorrenza per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese di lite e nel rimborso del contributo unificato.

Il Collegio esclude, allo stato, la nomina del commissario ad acta, confidando nell’efficacia sollecitatoria della misura pecuniaria. Resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di ripresentare l’istanza oltre la data fissata: in tal caso il giudice valuterà anche l’aggravio della penalità e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per i possibili profili di danno erariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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