Emersione dal lavoro irregolare: il reddito minimo del datore è presupposto indefettibile (TAR Campania n. 1997 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del reddito minimo in capo al datore di lavoro, previsto dall’art. 103 del D.L. 34/2020, costituisce presupposto indefettibile della procedura di emersione dal lavoro irregolare ed è diretto a garantire l’effettiva sostenibilità del costo del lavoratore e il rispetto del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. In difetto di tale requisito il diniego dell’istanza è provvedimento vincolato per l’Amministrazione. Nel caso di pluralità di istanze presentate dal medesimo datore con capacità economica insufficiente, l’art. 9, comma 4, del D.M. 27 maggio 2020 impone il criterio cronologico di presentazione, obiettivo e idoneo a escludere disparità di trattamento. Il mancato perfezionamento per originario difetto dei presupposti non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione. La violazione del termine per provvedere non integra vizio di legittimità dell’atto tardivamente emanato.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo presentava in data 6 luglio 2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 in favore di un lavoratore extracomunitario, operaio agricolo qualificato. Per l’anno 2020 il datore aveva presentato venticinque dichiarazioni di emersione.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiamato a esprimersi sulla capacità economica del dichiarante, rilevava che il reddito risultava sufficiente per le sole prime cinque richieste. L’istanza relativa al ricorrente, non compresa tra queste, veniva respinta con provvedimento dell’8 settembre 2021, motivato con il parere non favorevole dell’Ispettorato. Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR Campania, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 143/2022, riservando le questioni di novità alla cognizione piena.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla mancanza di copia conforme, osserva che l’art. 18 del d.P.R. 445/2000 non richiede l’attestazione di conformità ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, trattandosi di notifica tramite PEC di documento firmato digitalmente.
Quanto alla mancata traduzione, il giudice rileva che l’art. 13, comma 7, del D. Lgs. 286/1998 impone la traduzione del decreto di espulsione e degli atti concernenti ingresso, soggiorno o espulsione, non del diniego di emersione. In ogni caso, la natura vincolata del provvedimento e l’insufficienza reddituale non contestata impongono l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 sulla dequotazione dei vizi formali. Analoga conclusione vale per le censure sulla comunicazione degli atti endoprocedimentali, effettuata anche al lavoratore all’indirizzo indicato nella dichiarazione.
Sul merito, il Tribunale ritiene il limite reddituale del tutto ragionevole, perché diretto ad assicurare l’assolvimento delle obbligazioni del datore e il diritto del lavoratore a una retribuzione effettiva, in coerenza con l’art. 36 Costituzione. Richiama la Corte costituzionale n. 209 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 103, comma 4, del D.L. 34/2020, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 8006 del 2022. In difetto del minimo reddituale il diniego è vincolato.
Il criterio cronologico fissato dall’art. 9, comma 4, del D.M. 27 maggio 2020 è obiettivo e ragionevole, stabilito a monte dal decreto e idoneo a escludere disparità tra lavoratori. Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio esclude che possa essere rilasciato quando il mancato perfezionamento dipenda dall’originario difetto dei presupposti, e non da fatti successivi relativi al datore.
Da ultimo, l’inosservanza del termine per provvedere può fondare un ricorso avverso il silenzio, ma non integra vizio di legittimità dell’atto tardivamente emanato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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