Errore revocatorio e attività interpretativa: i confini dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9255 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ricorre solo quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Esso deve risultare dagli atti o documenti della causa con assoluta immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o di attività interpretativa. È, pertanto, inammissibile il ricorso per revocazione che censuri una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione per un preteso “abbaglio dei sensi” laddove la doglianza, in realtà, attenga all’attività di interpretazione delle norme e alla valutazione della portata dei motivi di ricorso e dei contenuti del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Ministero dell’interno proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 391-bis c.p.c., avverso un’ordinanza della Corte di cassazione. Tale ordinanza aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso originario, con cui il Ministero aveva censurato il decreto della Corte d’appello di Napoli che, in tema di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, aveva limitato la misura al solo “primo turno ancora da espletarsi”. Il Ministero lamentava, in particolare, che la Corte non avesse considerato gli effetti della legge n. 190/2012 (c.d. legge Severino) e del d.lgs. n. 235/2012, i quali avrebbero comportato la decadenza di diritto dalle cariche per gli amministratori eletti nelle more del procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare l’ammissibilità del ricorso per revocazione, richiama il principio per cui l’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile. Tale errore non può essere desunto da argomentazioni induttive o da procedimenti ermeneutici, ma deve risultare in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente prospetta un “abbaglio dei sensi” che, ad avviso della Corte, non sussiste, poiché la censura riguarda la scelta interpretativa compiuta con l’ordinanza impugnata.
L’ordinanza oggetto di revocazione aveva escluso che il tema della decadenza automatica dalla carica, disciplinato dal d.lgs. n. 235/2012, appartenesse all’oggetto del giudizio di legittimità. Tale giudizio era stato perimetrato sulla diversa questione dell’incandidabilità nelle tornate elettorali successive ai sensi dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento censurato aveva inoltre rilevato la novità della questione relativa alla decadenza, in quanto non sollevata nei gradi di merito. La Corte, nell’odierna pronuncia, chiarisce che il sindacato demandato al giudice della revocazione non può estendersi alla valutazione della correttezza di tale attività interpretativa, né alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’inammissibilità di un motivo di ricorso.
La Corte conclude che il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza proposta, pur formalmente qualificata come errore di fatto, è in realtà diretta a contestare l’interpretazione delle norme e la valutazione dei motivi del ricorso originario. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’integrazione dell’errore revocatorio, poiché la censura attiene a un’attività valutativa e non a un vizio percettivo del dato fattuale. La Corte assorbe le ulteriori istanze e conferma l’esenzione dal contributo unificato, ricorrendo l’ipotesi di esenzione per le Amministrazioni dello Stato.
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Nota della Redazione
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