Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per esecuzione sopravvenuta del giudicato (TAR Abruzzo n. 383 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria azionata, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La relativa pronuncia prescinde da una valutazione di fondatezza della domanda, essendo assorbita dalla sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando l’esecuzione del giudicato risulti sostanzialmente immediata rispetto alla proposizione del ricorso e la parte ricorrente non abbia tempestivamente rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, omettendo di informare il giudice prima della camera di consiglio fissata per la decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti, oltre accessori. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio nell’agosto 2025, depositando documentazione volta a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante corresponsione di tutte le somme dovute in esecuzione del giudicato. In particolare, l’accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario “agosto 2025”, a fronte di un ricorso notificato e depositato il 30 luglio 2025, circostanza che dimostra come le attività esecutive fossero già state avviate dall’Amministrazione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando come l’esecuzione del giudicato fosse stata sostanzialmente immediata rispetto alla proposizione del ricorso. Ha inoltre valorizzato la circostanza che la ricorrente non avesse tempestivamente rappresentato la sopravvenuta esecuzione, fornendone notizia solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione.
Sulla base di tali elementi, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendo equo non addossare all’Amministrazione gli oneri processuali in considerazione della condotta processuale della ricorrente e della rapida definizione sostanziale della controversia. La sentenza è stata altresì dichiarata esecutiva, con l’ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.