Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Campania n. 1644 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Sulla pubblica amministrazione intimata grava, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. In difetto di tale prova, il ricorso di ottemperanza va accolto, con assegnazione all’amministrazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n. 1669/2024, pubblicata il 05.03.2024, che ha accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del buono.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza, notificato il 05/05/2025 e depositato il 14/05/2025, chiedendo l’attuazione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero e l’U.S.R. per la Regione Campania non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Richiamando l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., ha ribadito che tale rimedio è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

Il ricorso è stato ritenuto regolare in rito. Sono stati osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., risultando la comprovata valenza di cosa giudicata dalla attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale ordinario di Napoli. La sentenza è stata notificata in copia conforme a mezzo p.e.c. presso la sede reale del Ministero.

Il Collegio ha inoltre verificato il rispetto dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che subordina l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Sul punto richiama un proprio precedente (TAR Campania, Sezione V, n. 3366 del 24.05.2024) in tema di copie attestate conformi quali titoli esecutivi.

Nel merito, il ricorso è stato accolto perché non è risultata l’esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il Collegio ha applicato l’art. 2697 cod. civ., ribadendo che sull’amministrazione intimata incombe l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’assegnazione della Carta elettronica, con emissione del buono di euro 500,00 oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *