Inammissibile il parere sull’efficacia delle graduatorie concorsuali degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 9 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le richieste di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 sono soggette a un duplice vaglio di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve inerire alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il quesito che verte sull’interpretazione del rapporto tra norme che disciplinano la durata delle graduatorie concorsuali — art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 — senza porre limiti di spesa, ancorché transitori, alle facoltà assunzionali, non involge la contabilità pubblica e va dichiarato inammissibile. Non opera, in tal caso, la clausola di salvezza elaborata dalla giurisprudenza contabile per i quesiti che investano i limiti posti da norme di coordinamento della finanza pubblica.
Il Fatto
Il Sindaco di un ente locale ha formulato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo in ordine alla durata delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali. Il quesito muove dal possibile contrasto tra il termine biennale previsto dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge finanziaria del 2019, e il termine triennale dell’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
Il richiedente rappresenta i contrapposti orientamenti: quello che, in forza del criterio di specialità, ammette un doppio regime, biennale per le amministrazioni statali e triennale per gli enti locali; e quello che, valorizzando l’art. 88 d.lgs. n. 267/2000, estende il termine biennale anche agli enti locali, lettura che troverebbe conferma nella riforma dei concorsi pubblici di cui al d.P.R. n. 82/2023. Su questa base chiede di sapere quale termine di validità applicare e se l’eventuale durata biennale operi retroattivamente per le graduatorie già approvate.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i profili di ammissibilità della richiesta. Ricorda che il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone la legittimazione dell’organo richiedente, l’inerenza del quesito alla contabilità pubblica e la sua formulazione in termini generali e astratti, restando esclusa ogni ingerenza nella concreta attività gestionale dell’ente.
Il profilo soggettivo è superato: la richiesta è ammissibile. La Sezione si sofferma invece su quello oggettivo, richiamando la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, resa in funzione nomofilattica, che si è pronunciata sull’ammissibilità dei pareri relativi allo scorrimento delle graduatorie concorsuali.
In tale pronuncia la Sezione delle autonomie ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2020 e n. 241 del 2018, che hanno qualificato come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali in tema di proroga dell’efficacia delle graduatorie, ponendole in rapporto agli indirizzi sul perimetro oggettivo della funzione consultiva (SS.RR. n. 54/CONTR/10). Da qui la clausola di salvezza: sono ammissibili i quesiti che, pur estranei alla contabilità pubblica, involgano le modalità di impiego delle risorse nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa e siano idonei a riflettersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio.
La Sezione chiarisce però che la qualificazione come principio di coordinamento non riguarda la disciplina dello scorrimento in sé, ma il complessivo dispositivo di finanza pubblica che, agendo sulla spesa per il personale, pone limiti alle facoltà assunzionali. Ne segue che ogni altro quesito in materia di scorrimento delle graduatorie resta estraneo alla contabilità pubblica e inammissibile, salvo che investa l’interpretazione dei limiti posti da norme di coordinamento individuate dalla Corte costituzionale.
Nel caso concreto il quesito investe unicamente il rapporto tra le due disposizioni sulla durata delle graduatorie, senza coinvolgere profili finanziari. Le norme richiamate non delimitano l’ambito di efficacia delle graduatorie vigenti né le facoltà assunzionali, limitandosi a introdurre un vincolo temporale a regime per la validità dei concorsi, senza alcun limite di spesa di carattere transitorio. La richiesta va pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile per difetto di inerenza alla materia della contabilità pubblica, restando assorbita ogni valutazione sul merito dei quesiti.
Nota della Redazione
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